Una sentenza fa chiarezza sul tasso di leasing

La banca restituisce gli interessi al cliente perché nel leasing non basta indicare il tasso annuo netto. Tub violato perché quando le rate sono versate ogni mese il saggio effettivo Tir è sempre superiore al Tan. Scatta la nullità se non sono menzionati i criteri per calcolare il vero costo dell’operazione

Una sentenza fa chiarezza sul tasso di leasing

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Anche nel Leasing non sono infrequenti le anomalie bancarie che determinano interessi addebitati superiori a quelli dovuti o, in moltissimi casi, anche superiori al tasso soglia dell’usura. Una verifica del tasso di interesse applicato al Leasing, di conseguenza, è indispensabile per accertare la correttezza dei rapporti contrattuali e la natura usuraria degli interessi. Per non rimanere vittime di una delle irregolarità bancarie più diffuse può venirci incontro una sentenza pubblicata il 23 giugno 2025 dall’ottava sezione civile del tribunale di Roma di cui ha scritto il sito Cassazione.net. Rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “Nulle, cadono le pattuizioni sul tasso d’interesse convenzionale nel contratto di leasing finanziario per violazione dell’articolo 117 Tub: il saggio applicato, infatti, risulta indeterminato perché nel contratto è indicato soltanto il Tan, cioè il tasso annuo netto, che non corrisponderà mai al tasso effettivo d’interesse quando il pagamento delle rate è previsto ogni mese, come nella maggior parte dei casi: il vero costo dell’operazione sarà invece superiore perché il Tan costituisce la sola base di calcolo delle rate, laddove coincide con il tasso applicato al capitale da restituire su base annua. Serve, dunque, l’indicazione del tasso effettivo Tir. Accolta la domanda proposta dalla srl che ottiene dalla banca la restituzione di quasi 870 mila euro a titolo d’interessi versati in eccesso: per la restante durata del contratto i tassi sostitutivi di cui all’articolo 117, comma settimo, del Tub. È fondata, infatti, l’eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dei saggi d’interesse convenzionali sollevata dalla società, che denuncia la violazione dell’articolo 1346 Cc, oltre che 117 Tub. Sono le disposizioni in materia di trasparenza pubblicate da Bankitalia a stabilire che per i contratti di leasing finanziario, invece del tasso di interesse, va indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (sempre al netto di imposte) previsti dal contratto. Per il giudice di merito, infatti, È escluso, invece, che basti l’indicazione del Tan, il quale non comprende ulteriori fattori che pesano sul costo effettivo dell’operazione, come l’eventuale capitalizzazione degli interessi, l’indicizzazione e la presenza di ulteriori oneri: soltanto il Tir considera la cadenza reale dei pagamenti, solitamente mensili, include tutti gli oneri e quindi riflette il costo economico reale per il cliente. Insomma: senza l’indicazione del Tir scatta la nullità a meno che nel contratto non siano indicati tutti i criteri per determinarlo senza margini d’incertezza e discrezionalità”.

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