Tribunale di Napoli, risarcito il pedone investito anche se in cartella clinica c’è scritto «caduto accidentalmente in casa»
È la scheda del pronto soccorso che fa fede fino a querela di falso e non le annotazioni cliniche interne, non firmate dal danneggiato e liberamente valutabili dal giudice. Decisive le testimonianze

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Risarcito il pedone investito da uno scooter anche se nella cartella clinica c’è scritto che il ricovero sarebbe dovuto a «caduta accidentale a domicilio». È soltanto la scheda di accesso al pronto soccorso, infatti, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso, mentre le mere annotazioni cliniche interne, non firmate dall’interessato, sono solo liberamente valutabili dal giudice. Decisive le deposizioni di testimoni oculari indipendenti. Lo stabilisce una sentenza pubblicata il 15 giugno 2026 dalla sesta sezione civile del tribunale di Napoli. Accolta la domanda proposta dagli eredi del danneggiato: ottengono un risarcimento di oltre 20 mila euro a titolo di danno non patrimoniale. Il pedone è investito dallo scooter mentre sta attraversando sulle strisce bianche: riporta la frattura del femore (e in seguito morirà per cause del tutto indipendenti). Sul luogo del sinistro non intervengono né il 118 né le forze dell’ordine: due testimoni oculari caricano in fretta il danneggiato su un’auto privata di passaggio, sfruttando la vicinanza dell’ospedale: uno di loro presta il primo soccorso e lascia il suo numero di telefono alla famiglia del pedone investito. Non giova all’assicurazione mettere in dubbio l’esistenza del sinistro, deducendo che invece la cartella clinica attribuisce a un incidente domestico la frattura riportata dall’uomo: soltanto la scheda di pronto soccorso/triage è assistita dalla fede privilegiata del documento pubblico ex articolo 2699 Cc in quanto redatta dal medico nella veste di pubblico ufficiale, con la conseguente comunicazione all'autorità giudiziaria. Nella sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il giudice di merito al riguardo, ha ricordato che “Le annotazioni cliniche interne difformi, come quelle sulla cartella, sono prive di fede privilegiata e dunque non serve l’incidente di querela di falso per disconoscerle: possono essere superate dal giudice alla luce di altre risultanze probatorie, vale a dire le deposizioni di due testimoni oculari indipendenti, oltre che la scheda di accesso al pronto soccorso”. Chiave interpretativa permanente tiene conto della premorienza, applicando un criterio di proporzionalità lineare basato sull’effettiva sopravvivenza della vittima, pari a due anni e mezzo, mentre il danno da invalidità temporanea è liquidato per intero.
