Trasporti, sciopero nazionale a luglio. La protesta è in programma per tre giorni a partire dal 24 luglio

Lo Sportello dei Diritti informa i passeggeri sui possibili disagi. Si tratta di tutti i trasporti pubblici, tra cui anche le ferrovie e il trasporto aereo

Trasporti, sciopero nazionale a luglio. La protesta è in programma per tre giorni a partire dal 24 luglio

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Rischio caos trasporti dal 24 al 26 luglio. Lo annunciano oggi le principali sigle sindacali dei trasporti, ovvero Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasport in sostegno alle loro richieste rivolte al governo. A fine luglio, dunque, in Italia giorni di astensione dal lavoro che interesserebbe i trasporti pubblici compreso le ferrovie e il trasporto aereo. Lo stop è previsto per il periodo dal 24 al 26 luglio. Nello specifico, il 24 luglio scioperano tutti i settori ad eccezione degli aerei, mentre venerdì, il 26 luglio, anche esso si fermerà. "Per la prima volta nella storia più recente il Governo che si contraddistingue per l'assenza di risposte strategiche, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e lo ha fatto solo per sporadici incontri per la gestione delle singole crisi. A seguito di questo bisogno di scelte, chiede il dirigente nazionale della Filt Cgil, si deve aprire un confronto punto per punto su infrastrutture, politica dei trasporti e regole ed arrivare alla sottoscrizione di un Patto per i Trasporti che parta dall'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci", ha detto il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, avvisa i passeggeri delle grandi difficoltà che l’eventuale astensione, se confermata, causerà al regolare funzionamento del servizio dei trasporti. Prima di mettersi in viaggio è, pertanto, consigliabile controllare lo stato del proprio mezzo di trasporto sul sito dell’azienda per restare indenni. Lo “Sportello dei Diritti” ricorda che, per esempio, il Regolamento CE n. 261/2004 all’art. 5, comma 3, pone una deroga al principio generale di responsabilità del vettore aereo stabilendo che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’art.7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“ e che lo sciopero, in linea di principio, rappresenta una circostanza eccezionale. E’ tuttavia diritto del passeggero ottenere assistenza ed il rimborso del biglietto se non gli viene offerto un volo alternativo o se lo stesso diviene inutile rispetto al suo programma di viaggio iniziale.

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