TASI Disciplina

Scheda che cerca di fare chiarezza nel labirinto dei prossimi tributi locali, oggi in discussione al Parlamento con la Legge di Stabilità.

  • Categoria: Notizie | Economia
  • Data: 10.11.13
  • Autore: www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it
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avv. villani e d'agata

Dettagli della notizia

La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili dei Comuni ( illuminazione pubblica,
manutenzione del verde e delle strade) prevista dalla Legge di Stabilità.
Il tetto massimo fissato dalla legge di stabilità è lo 0,25% per l'abitazione
principale. Per le seconde e altri tipi di immobili la situazione è diversa; in sede di
legge di stabilità si è deciso che il gettito di Imu e Tasi non potrà essere superiore
all'aliquota massima dell'Imu del 2013.
Presupposto
A norma dell'art. 21 della Legge di stabilità 2014, il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, di seguito
denominata "IMU". L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille nel caso in
cui la base imponibile è quella determinata ai sensi dell'articolo 13 del decretolegge
n. 201 del 2011. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile.
Soggetti passivi
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree
scoperte nonché aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore
a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI
dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte
in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della
TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare.
Il versamento sarà effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali,
scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre.
Imposizione indiretta sugli immobili: imposte di registro e ipotecarie e
catastali.
L'articolo 26 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre n. 214 recante modifiche alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale - attraverso una riforma dell'articolo 10 del D.Lgs. n.
23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) interviene in tema di determinazione,
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari.
L'art. 10 del D. Lgs. 23/2011 riscrive integralmente l'art. 1 della Tariffa Parte I del
TUR, prevedendo 2 sole aliquote applicabili a tutti i trasferimenti immobiliari:
- 2% per i trasferimenti che hanno ad oggetto immobili residenziali non
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, aventi i requisiti "prima casa";
- 9% per tutti gli altri trasferimenti immobiliari, nonché gli atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
- per i trasferimenti immobiliari soggetti a IVA l'imposta di registro sarà in
misura fissa pari ad € 200,00 ( importo originariamente pari ad € 168,00).
In caso di applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale secondo le
nuove aliquote, è previsto che tutti gli atti e le formalità direttamente
conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i
registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali
e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

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