Super-bollo auto: entra in vigore dal 10 novembre 2011

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Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" rende noto che a decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Lo prevede il Decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.
Per l'anno 2011 l'addizionale è corrisposta entro il 10 novembre 2011. Di seguito il Decreto Del Ministero Economia e Finanze

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 7 ottobre 2011
Individuazione delle modalita' e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. (11A13375)
(GU n. 237 del 11-10-2011)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il comma 21 dell'art. 23 del predetto decreto, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e' stata introdotta un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare il provvedimento attuativo previsto dal citato art. 23, con il quale sono individuati modalita' e termini per il pagamento di detta addizionale, anche diverse da quelle attualmente utilizzate per il versamento delle tasse automobilistiche regionali, che garantiscano la destinazione delle somme al bilancio dello Stato;
Decreta:

Art. 1

Soggetti tenuti al pagamento
1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma precedente.
3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1.
4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 e' dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.
Art. 2

Modalita' e termini di pagamento anno 2011
1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 3

Termini di pagamento anno 2012 e successivi
1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Art. 4

Adeguamento dei sistemi e delle modalita' di pagamento
1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto della quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteri di adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiori oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e alle modalita' di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il versamento della tassa automobilistica.
2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalita' di pagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamento dell'addizionale e' comunque effettuato con le modalita' previste all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
Art. 5

Istituzione del codice tributo
1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica con le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2011.

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
Befera

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate Lapecorella
 

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