Stop all’alcoltest se l’organo accertatore non dimostra omologazione e taratura dell’etilometro
Il Giudice di Pace di Lecce annulla il verbale e restituisce la patente di guida. Mancano anche gli indici sintomatici della guida in stato di alterazione

Dettagli della notizia
In caso di ritiro della patente di guida in stato d’ebbrezza, il verbale dev’essere annullato e va restituito il documento, se l’organo accertatore non fornisce prova dell’omologazione e della taratura dell’etilometro, peraltro, non essendo evidenziati comportamenti tali da far desumere lo stato di alterazione. Questi i principi espressi nella significativa e recentissima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce lo scorso 17 marzo che ha accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata ritirata la patente di guida a seguito di accertamento effettuato con alcoltest. In questo caso, il cittadino si era rivolto allo “Sportello dei Diritti”, evidenziando di aver prontamente segnalato agli agenti accertatori che il risultato dell’etilometro fosse conseguenza di un mero equivoco o di un malfunzionamento dell’apparecchiatura. Lo staff difensivo ha prontamente eccepito tra i numerosi motivi di ricorso la carenza di qualsivoglia omologazione e/o taratura della strumentazione utilizzata che lasciava margini ad un’oggettiva incertezza sulla correttezza dell’accertamento stante anche l’insussistenza di qualsiasi indice sintomatico della guida in stato di ebrezza da parte del malcapitato. Il Giudice di Pace, visti i persuasivi e fondanti argomenti difensivi ha annullato nel merito il verbale e il provvedimento di sospensione della patente di guida operata dalla Prefettura di Lecce e ritenendosi competente a decidere non solo relativamente “agli aspetti formali dell’ordinanza impugnata”, riferendosi ai principi espressi dalla Giurisprudenza di Legittimità, in totale adesione alle tesi difensive già espresse nel ricorso ha così statuito: “Nel verbale impugnato viene dato per omologato l’etilometro utilizzato, ma senza indicare il relativo provvedimento, mentre nulla riporta con riferimento al soggetto che avrebbe rilasciato il certificato di taratura.”
E sulla scorta di un precedente del Tribunale salentino su una vicenda riguardante una cittadina già difesa dalla nostra associazione ha così continuato: “Per altro verso non è trascurabile quanto statuito dal Tribunale di Lecce Giudice Dott.ssa V. Mele con la sentenza del 27.10.2022, con la quale viene attribuita rilevanza alla sussistenza di comportamenti, nella fattispecie non evidenziati, tali da far desumere lo stato di alterazione”.
Sulla scorta delle suddette motivazioni il magistrato onorario ha disposto “l’annullamento del verbale impugnato” con il conseguente “annullamento anche del provvedimento di sospensione della patente di guida”
Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un importante precedente che pone ancora una volta l’attenzione sulla necessità di certezza di accertamenti che vanno ad incidere così profondamente nella vita quotidiana dei cittadini che possono ritrovarsi senza patente di guida per mesi e mesi senza che vi sia un’effettiva prova della regolare verifica degli strumenti elettronici utilizzati dalle forze di polizia stradale. È ovvio che mettersi alla guida in stato di effettiva ebrezza può costituire un crimine che va perseguito, ma non nel caso in cui non vi sia alcuna prova di una condotta effettivamente pericolosa per la sicurezza stradale.
