“Sportello dei Diritti”: Cassazione, non è reato restare nella casa popolare dopo l’annullamento dell’assegnazione.

Mancano il dolo e l’invasione nel prosieguo della detenzione. Non compie reato chi entra nell’alloggio in base a un accordo con l’assegnatario originario. Il semplice proseguimento della permanenza è un illecito civile, con riflessi decisivi sui tempi di prescrizione del risarcimento

“Sportello dei Diritti”: Cassazione, non è reato restare nella casa popolare dopo l’annullamento dell’assegnazione.

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Restare all'interno di una casa popolare anche dopo l'annullamento dell'assegnazione in capo al precedente inquilino non costituisce il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.), ma configura un mero illecito civile di occupazione senza titolo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 27461 del 21 ottobre 2026, accogliendo il ricorso di una coppia di coniugi.La vicenda riguarda una moglie e un marito che erano andati ad abitare in un alloggio di edilizia residenziale pubblica d’intesa con l’assegnatario. Successivamente, l’assegnazione a quest'ultimo era stata annullata in quanto l'uomo risultava già titolare di un altro immobile popolare. Di conseguenza, l'assegnatario aveva smesso di pagare i canoni e la coppia aveva continuato a occupare l'appartamento senza un titolo formale.Gli Ermellini – come riportato dal sito specializzato Cassazione.net – hanno giudicato fondati i motivi del ricorso dei coniugi, chiarendo i confini tra rilevanza penale e civile della condotta. Il reato di cui all'articolo 633 del Codice Penale punisce infatti l’arbitraria immissione dall’esterno nella sfera di possesso altrui. Nel caso di specie, mancando l'introduzione abusiva iniziale (essendo i coniugi entrati legittimamente d'accordo con il dante causa) e mancando il dolo, la successiva detenzione dell'immobile non può essere considerata "invasione". Questa distinzione ha prodotto un effetto determinante sul calcolo della prescrizione del credito risarcitorio vantato dall'agenzia pubblica per la gestione degli alloggi. La Corte d’appello aveva applicato il termine di prescrizione più lungo previsto per i fatti che integrano un reato (ex art. 2947, comma 3, c.c.). Esclusa la natura penale dell'illecito, il diritto al risarcimento torna a essere soggetto alla prescrizione ordinaria. Poiché il primo atto interruttivo (la citazione di primo grado) è stato notificato il 26 marzo 2013, il credito dell'ente pubblico deve essere dichiarato prescritto per tutte le mensilità anteriori al 26 marzo 2008, e non solo fino al 2007 come erroneamente stabilito nel precedente grado di giudizio. “Si tratta di una pronuncia di grande rilievo chiarificatore”, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. “La Cassazione ha opportunamente delimitato i confini della responsabilità penale, confermando che il semplice proseguimento di una detenzione nata da un rapporto di fatto non può essere equiparato a un'invasione arbitraria di edifici. Una decisione che riequilibra i rapporti patrimoniali e l'applicazione dei termini di prescrizione a favore dei cittadini di fronte alle pretese tardive degli enti pubblici”.

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