Spiare e perquisire il dipendente si può. E' lecita anche la perquisizione corporale del lavoratore sospetto infedele ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione

spiare

Dettagli della notizia

Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza n° 14197/12, depositata il 7 agosto, decidendo sulla legittimità dell&\#39;utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente, ribadendo nella decisione i confini leciti della "curiosità" del datore di lavoro sospettoso o giustamente insospettito. Nel caso in questione la suprema corte, confermando il verdetto della Corte d&\#39;appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un&\#39;azienda decidendo sul ricorso respinto di un dipendente d&\#39;albergo siciliano con il vizio della mano lesta.
Secondo gli ermellini, evidenzia Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, al riguardo il dipendente può essere fatto seguire e controllare a distanza da un investigatore privato, ma solo se c&\#39;è il sospetto che stia commettendo reati. Il poliziotto privato invece non può spingersi o essere spinto a verificare l&\#39;esatto adempimento dell&\#39;obbligazione lavorativa, cioè a fare l&\#39;esame a distanza di come il dipendente svolge le sue mansioni. Non solo. La perquisizione personale cioè corporale del lavoratore sospetto infedele è lecita, ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell&\#39;attività lavorativa (art. 3), ma non precludono il potere del datore di lavoro di ricorrere a personale esterno ma non guardie giurate per verificare l&\#39;onestà del dipendente rispetto all&\#39;utilizzo dei beni aziendali, ma senza approfittare del monitoraggio per quantificare o valutare la prestazione di lavoro. E anche nell&\#39;ambito dei controlli leciti, il lavoratore "mano lesta" può essere perquisito, ma la legittima curiosità non può arrivare nemmeno all&\#39;auto utilizzata dal dipendente. Che, dal canto suo, esce comunque da questo processo soccombente: la Cassazione ha stabilito che il licenziamento, nel caso specifico, era più che giustificato.
 

Immagini della notizia

spiare

spiare

Documenti e link

X