Social, per la Cassazione basta un post per violare il divieto di comunicare con la vittima
Finisce dietro le sbarre l’indagato che dai domiciliari pubblica contenuti rivolti anche in modo indiretto alla persona offesa: pesano i messaggi dal tono sentimentale-minatorio

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E' sufficiente un solo post sui social per violare il divieto di comunicare con la vittima di stalkingChiave interpretativa: pesano molto i messaggi dal tono sentimentale-minatorio e l'aggressore può finire in carcere se dai domiciliari ha usato internet. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 34446 del 24 settembre 2026, ha respinto il ricorso di un trentacinquenne di Salerno che aveva pubblicato un post che alludevano alla ex, vittima di stalkingChiave interpretativa da parte sua. Per gli Ermellini, bene ha fatto il Tribunale a ritenere violato il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono, eventualmente imposto all’indagato o imputato sottoposto ad arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 284, secondo comma, cod. pen., e ciò anche mediante la pubblicazione, sui social media, di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata, purché la persona offesa abbia accesso al medesimo canale e sia univocamente individuabile quale destinataria in ragione del tenore e del contenuto del messaggio. Infatti, la pubblicazione di un contenuto su un profilo di un social network rientra senz’altro nella categoria della “comunicazione” cui l’ordinamento penale assegna rilevanza. Tanto si ricava dalle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dall’art. 595 cod. pen.: infatti, la condotta integrativa del delitto di diffamazione, costituita appunto dalla comunicazione con più persone, può essere commessa non solo col mezzo della stampa, ma anche con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», ad esempio, diffondendo un messaggio offensivo dell’altrui reputazione attraverso l'uso di una bacheca "Facebook". La destinazione del messaggio a una platea indeterminata di persone non ne elimina, dunque, la natura comunicativa, ma, semmai, ne accresce la capacità diffusiva, risultando, pertanto, il delitto di diffamazione, così realizzato, aggravato. In più, in tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest'ultima rivolta direttamente, ma anche nell'eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui "social media" di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il post pubblicato su un social network costituisce, dunque, un atto comunicativo in senso funzionale, perché consiste nella trasmissione unilaterale di un contenuto a destinatari plurimi, determinati o indeterminati. Se è vero che esso non integra una «corrispondenza», nel senso di una comunicazione» di pensiero tra persone determinate, la cui «segretezza» è tutelata dall’art. 15 della Costituzione, tuttavia è senz’altro qualificabile come una «forma di comunicazione»: la corrispondenza non esaurisce, infatti, la categoria della comunicazione, intercorrendo tra i due concetti – stando all’indicazione interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023 - «un rapporto di species ad genus». Ne consegue che la pubblicazione di contenuti di pensiero sui social network, se incide sul regime di loro tutela, non li sottrae al più generale fenomeno giuridico della comunicazione.
