Sentenza della Cassazione penale sulle molestie telefoniche

Sono sufficienti poche chiamate in breve tempo per integrare gli estremi del reato purché si dimostri la volontà di disturbare la vittima con frasi a sfondo erotico

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Se il termine stalking è ormai entrato nel linguaggio e nella cronaca comuni per identificare fatti eclatanti di gravi e continuativi atti di persecuzione - come Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ha più volte evidenziato - la cassazione penale con la sentenza n. 1838/11, ci ricorda che eventi di minore clamore sociale quali le molestie telefoniche, anche per brevi lassi temporali, possono integrare la contravvenzione di cui all'articolo 660 del codice penale che punisce il colpevole con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Così rischia la condanna colui che ripetutamente chiama una ragazza sul cellulare rivolgendole frasi a sfondo erotico. E ciò anche se le telefonate furono in sostanza poche e pure concentrate nel tempo, purché si dimostri il dolo generico dell'agente, inteso come volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa.
Secondo la prima sezione penale della Suprema Corte che si rifà ad altro recente precedente (Cass. Pen. Sez. 1° n. 29933/10), integrano la contravvenzione di molestia alle persone anche poche telefonate disturbatrici, specie se di contenuto odioso, non esimendo la sussistenza del reato l'eventuale concorrenza di altri disturbatori – rimasti ignoti o comunque estranei al processo.
Nel caso di specie l'imputato, peraltro, non è riuscito a dimostrare da una parte di aver davvero dimenticato il cellulare al bar, come sottolineato dagli ermellini che hanno confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, e dall'altra la mancanza dell'elemento soggettivo atteso che il reato di cui all'art. 660 del codice penale: "è sorretto dall'elemento psicologico del dolo generico- coscienza e volontà di arrecare disturbo o molestie, nella fattispecie palesemente ricorrenti – essendo la petulanza e il biasimevole motivo elementi che confluiscono in quelli oggettivi della fattispecie, ed essendo irrilevanti gli eventuali motivi personali".
 

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