Semafori intelligenti e passaggi col rosso: senza omologazione tecnica il verbale è nullo

Il Giudice di Pace di Lecce recepisce il più recente orientamento della Cassazione: anche le apparecchiature di sola rilevazione fotografica necessitano di una specifica e preventiva procedura di omologazione, distinta dalla taratura. Annullati multa e taglio punti

Semafori intelligenti e passaggi col rosso: senza omologazione tecnica il verbale è nullo

Dettagli della notizia

Le sanzioni per il passaggio con il semaforo rosso non possono basarsi sulla semplice presunzione di affidabilità dei dispositivi automatici di videosorveglianza. Senza la prova rigorosa della formale e originaria omologazione ministeriale dell'apparecchiatura, l'accertamento dell'infrazione è nullo e l'ordinanza-ingiunzione prefettizia va annullata. A stabilirlo è una recente e dettagliata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce, nella persona della dott.ssa Nicoletta Locorriere (sentenza n. 3466/2026, pubblicata il 28 maggio 2026). Il magistrato onorario ha accolto il ricorso di un automobilista, annullando sia il verbale della Polizia Locale di Melendugno relativo alla violazione dell'articolo 146, comma 3, del Codice della Strada, sia la successiva ordinanza di rigetto emanata dalla Prefettura di Lecce. Il caso e la carenza documentale della P.A. La vicenda trae origine da una contestazione stradale elevata nel giugno del 2025 nel territorio del Comune di Melendugno, mediante un dispositivo di rilevamento automatico del passaggio con luce rossa (modello VRED 2.1-1). L'automobilista aveva proposto opposizione in sede amministrativa, ma la Prefettura aveva rigettato le doglianze emettendo ordinanza-ingiunzione. Il successivo ricorso giurisdizionale davanti al Giudice di Pace si è concentrato su un preciso punto di diritto: il difetto di omologazione e di idoneità tecnica dello strumento elettronico. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione resistente (la Prefettura di Lecce) si è costituita depositando l'ordinanza impugnata, ma non ha fornito alcuna prova documentale sulla corretta omologazione, né ha esibito il libretto dell'apparecchio contenente le verifiche e le tarature periodiche. L'estensione dei principi costituzionali e la distinzione tra omologazione e taratura. Nella motivazione del provvedimento, il Giudice di Pace ha richiamato i fondamentali principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la celebre sentenza n. 113/2015. La Consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui esimeva i dispositivi di controllo della velocità dalle verifiche periodiche. Tale assunto, argomenta la sentenza leccese, va esteso logicamente a tutte le apparecchiature elettroniche di misurazione e accertamento automatico. Qualsiasi strumento di misura, infatti, è intrinsecamente soggetto ad alterazioni dei propri valori dovute a invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni o shock termici. Tuttavia, l'aspetto più rilevante e innovativo della decisione, evidenzia l’Avv. Alfredo Matranga del foro di Lecce, risiede nell'applicazione dei più freschi orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (tra cui la sentenza n. 10505/2024 e la successiva n. 26315/2024 del 9 ottobre 2024). Gli Ermellini hanno chiarito in modo inequivocabile che l'omologazione ministeriale è un procedimento amministrativo-tecnico radicalmente distinto dalla taratura periodica annuale. Prefettura condannata a oltre 200,00 euro di spese. Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

Immagini della notizia

X