«Sei una donna, servi il caffè», manager incinta licenziata ma poi reintegrata con sentenza

L’azienda condannata per molestia a risarcisce la dirigente costretta a servire il caffè nelle riunioni «in quanto donna»

«Sei una donna, servi il caffè», manager incinta licenziata ma poi reintegrata con sentenza

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La società risarcisce in solido con l’amministratore delegato la dirigente costretta a servire il caffè nelle riunioni «in quanto donna»: si tratta di una molestia sessista che mortifica la professionalità della manager, ledendone la reputazione sul lavoro; scatta dunque il risarcimento del danno da discriminazione, liquidato in via equitativa in base alle tabelle del tribunale di Milano sulla diffamazione a mezzo stampa, più quello biologico. Risponde in solido l’azienda, che non ha impedito la condotta discriminatoria, per quanto proveniente da un soggetto apicale. E per licenziare la lavoratrice in gravidanza il datore deve provare qualcosa di più e di diverso rispetto alla normale soglia disciplinare. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 4 marzo 2026 dalla sezione lavoro del tribunale di Treviso. È reintegrata e risarcita la dirigente licenziata mentre era incinta dall’azienda di famiglia: il provvedimento espulsivo risulta nullo per la violazione del divieto di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 151/01 in tema di tutela della lavoratrice madre: troppo generici gli addebiti sull’indebito utilizzo della carta di credito aziendale e il presunto sovraccarico del magazzino estero. Scatta il pagamento di retribuzione, quasi 6 mila euro al mese, e contributi fino alla reintegra. Soprattutto l’azienda è condannata in solido con l’amministratore a risarcire 50 mila euro alla donna per il danno da discriminazione e ammonita a cessare le condotte abusive con la reintegra della lavoratrice: esplicita la funzione dissuasiva della somma liquidata secondo equità e parametrata alla capacità economica dei responsabili (minimo invece il danno biologico chiave interpretativa, pari a 1.725 euro). È il fratello-ad che sminuisce la sorella dirigente durante i meeting, dichiarando davanti a tutti di aver bisogno di rapportarsi «con un uomo di esperienza», scavalcandola nei rapporti con il team guidato da lei e rapportandosi direttamente con i sottoposti dell’interessata: una condotta che lede la dignità professionale della donna manager, crea un clima intimidatorio e degradante, integrando così la discriminazione di genere. L’immedesimazione organica dell’amministratore funge da titolo autonomo di imputazione per la società. Per la giudice Maddalena Saturni, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha riconosciuto un "danno da discriminazione" commesso dai titolari dell'azienda e suoi familiari, annullando inoltre il licenziamento di una manager della Keyline di Conegliano, lasciata a casa nel luglio del 2024 mentre era incinta. Nel dettaglio cita la sentenza: "Tu non ti meriti la dirigenza e la posizione da Group Sales Manager, le diceva il suo superiore, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza". E oltre a manifestare l'esigenza di un collaboratore del sesso opposto, il suo capo l'avrebbe anche estromessa "dai progetti e azioni in ambito commerciale". Avrebbe poi preteso disponibilità anche al di fuori dell'orario lavorativo "con telefonate in orario notturno" e avrebbe infine omesso di avvisarla quando venivano organizzate riunioni con i suoi stessi sottoposti. La sentenza mette in evidenza come questi episodi "configurino 'molestia' in quanto indesiderati per qualunque lavoratore, ivi incluso un dirigente, posti in essere per ragioni connesse al sesso" e che nel loro complesso sono "condotte palesemente dequalificanti e vessatorie perché ripetute e continuate, con maggiore o minore intensità". Il licenziamento, infine, è stato annullato in quanto non si configura alcuna "colpa grave" tale da consentire il provvedimento nei confronti di una lavoratrice in gravidanza. Inoltre, vi è "mancanza di rilievo disciplinare" nelle condotte che le venivano contestate, ossia l'uso delle carte di credito aziendali per esigenze personali, "una prassi nota e permessa tra i vari componenti delle famiglie" e "anzi suggerito ed approvato dagli amministratori e dal presidente".

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