Sanatoria per la partita Iva inattiva: a tutti i contribuenti titolari di partita Iva inattiva da 3 anni, il fisco concede la possibilità di chiuderla con sanatoria. Si tratta di una sanzione ridotta di 129 euro da pagare entro il 4 ottobre per evitare l

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LE ISTRUZIONI DEL DECRETO
Le partite Iva inattive da oltre 3 anni possono essere chiuse con il versamento di una sanzione ridotta di 129 euro da versare tramite il modello F24 entro il prossimo 4 ottobre (90 giorni). Dopo tale data verranno attivate le procedure di chiusura d'ufficio con applicazione della sanzione piena ( da 516 a 2.065 euro). E' quanto previsto dalla Manovra Correttiva voluta dal Governo con il Decreto Legge n. 98 del 2011.

UNA POSSIBILITA' PER I CONTRIBUENTI
Si tratta di una sanatoria che il Fisco concede ai contribuenti titolari di partita Iva che non hanno presentato tempestivamente la dichiarazione di cessazione dell'attività, che per tre anni consecutivi non hanno esercitato attività d'impresa o di arti e professioni e che non hanno presentato la dichiarazione annuale Iva, anche se obbligati a farlo.

PERCHE' QUESTA SANATORIA
Agevolazione per evitare la chiusura con sanzione piena da 516 a 2.065 euro. Il Fisco concede questa chiusura agevolata e volontaria ai contribuenti, prima di applicare la normativa sulla violazione dell'obbligo di presentare tempestivamente la dichiarazione di cessazione dell'attività (art. 35 del D.P.R. 633/72), che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97 prevede appunto una sanzione piena.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MODELLO F24
L'Agenzia delle Entrate ha colto immediatamente la possibilità concessa dal citato comma per istituire un codice tributo specifico da indicare nel modello "F24 versamenti con elementi identificativi" ai fini del pagamento della sanzione dovuta dai titolari di partita iva in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

Il procedimento previsto dall'Agenzia delle entrate si presenta agevolato perché utilizzando il modello F24 con indicazione degli elementi identificativi il contribuente non deve procedere all'ulteriore onere di dare comunicazione di cessazione attività, in quanto gli elementi di quella comunicazione risultano presenti nel modello stesso.

 

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