Risarcimento sinistri stradali, si estende alla casalinga rimasta invalida al danno patrimoniale anche la personalizzazione al 10 per cento sul risarcimento del danno biologico
Lo ha stabilito con una sentenza il Tribunale di Trani

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Per la casalinga rimasta invalida nel sinistro stradale non scatta soltanto il risarcimento del danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa generica, laddove anche l’attività domestica è una prestazione suscettibile di valutazione economica. Ma va riconosciuta anche la personalizzazione al 10 per cento sul risarcimento del danno biologico. Chiave interpretativa per ristorare il pregiudizio che la menomazione alla capacità lavorativa produce sulla vita di relazione della signora. È quanto emerge dalla sentenza 941 pubblicata l’8 agosto 2026 dalla sezione civile del tribunale di Trani. Nello specifico si legge nella sentenza, la casalinga da pedona, intenta a praticare trekking su una complanare stradale aperta al traffico veicolare, veniva investita da tergo da un'autovettura che percorreva la strada contromano. Dall'istruttoria emergeva che la vittima camminava al centro della carreggiata, affiancata ad altri due escursionisti, in condizioni di scarsissima visibilità naturale e senza dotazione idonea a renderla avvistabile dai veicoli sopraggiungenti alle spalle. La danneggiata, casalinga, riportava lesioni con invalidità permanente del 20% e menomazione della capacità lavorativa generica del 30%. L'assicurazione del veicolo investitore aveva già corrisposto un acconto risarcitorio. In giudizio, la danneggiata chiedeva il risarcimento del danno biologico con personalizzazione massima, delle spese mediche e del danno patrimoniale da menomazione della capacità di lavoro domestico; richiedeva altresì per la prima volta in comparsa conclusionale il danno morale. Si legge nella massima “In tema di investimento pedonale, la condotta del pedone che percorra una strada aperta alla circolazione veicolare camminando al centro della carreggiata, in condizioni di scarsissima visibilità, senza adottare accorgimenti idonei a rendersi avvistabile anche dai veicoli sopraggiungenti alle spalle, integra un concorso di colpa nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., non potendo ritenersi imprevedibile che una complanare venga percorsa anche in senso contrario a quello consentito; tale concorso colposo non è escluso dalla condotta gravemente negligente del conducente, il quale, per vincere la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa ma anormale e ragionevolmente imprevedibile. Il danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico costituisce voce autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico, in quanto ristora non la lesione dell'integrità psico-fisica bensì la perdita della capacità di rendere una prestazione economicamente valutabile; la prova dello svolgimento dell'attività domestica da parte della danneggiata priva di occupazione retribuita può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 c.c. dalla semplice circostanza della mancanza di un lavoro, gravando su chi nega l'esistenza del danno l'onere di dimostrare che la vittima non si occupasse effettivamente del lavoro domestico. Ai fini della liquidazione, il danno è determinabile moltiplicando il triplo dell'assegno sociale relativo all'anno del sinistro per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età e al sesso della danneggiata, rapportando poi il risultato alla percentuale di menomazione della capacità lavorativa accertata. La Tabella Unica Nazionale emanata con d.P.R. n. 12/2025 costituisce parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c. e trova applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del potere equitativo del giudice, anche con riferimento a sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore; la Corte osserva incidentalmente, richiamando il più recente orientamento della Suprema Corte, che tale applicazione si estende altresì a fattispecie formalmente estranee all'ambito di applicazione diretta della tabella, ivi compresi i sinistri non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti. Gli interessi compensativi, quale distinto profilo di danno causato dalla mora nel pagamento del risarcimento, non possono essere liquidati d'ufficio dal giudice, gravando sul danneggiato l'onere di avanzare espressa domanda, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive. La domanda di risarcimento di una voce di danno non patrimoniale formulata per la prima volta in comparsa conclusionale è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta rispetto alle preclusioni assertive proprie del processo di cognizione ordinaria. Accoglimento parziale della domanda. Il tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, riducendo proporzionalmente tutte le poste risarcitorie. Ha liquidato il danno biologico con personalizzazione del 10% applicando la Tabella Unica Nazionale, le spese mediche documentate e il danno patrimoniale da menomazione della capacità di lavoro domestico nei limiti del petitum. Ha dichiarato inammissibile la domanda di danno morale formulata per la prima volta in comparsa conclusionale e ha escluso il riconoscimento d'ufficio di interessi compensativi in assenza di apposita domanda. I convenuti sono stati condannati in solido al pagamento della somma residua, detratto l'acconto già versato”. In sintesi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, accolta in parte la domanda della signora, travolta da un’auto mentre faceva trekking su una strada complanare: ottiene a carico dei convenuti un risarcimento di quasi 85 mila euro, al netto dell’acconto di circa 20 mila versato dall’assicurazione. Alla danneggiata va un concorso di colpa del 30 per cento benché sia stata travolta da un’auto che procedeva contromano e a fari spenti: il punto è che la donna camminava non in aderenza al margine destro della carreggiata, ma sul lato sinistro (se non al centro); il tutto con un abbigliamento poco visibile e senza dispositivi che la rendessero avvistabile da veicoli in arrivo alle spalle, un’evenienza non del tutto imprevedibile. Anzitutto il danno patrimoniale: la menomazione della capacità lavorativa generica della casalinga si liquida secondo il parametro del triplo dell’assegno sociale, capitalizzato in base all’età e alla speranza di vita lavorativa residua: nel caso di specie la danneggiata ha 49 anni, con un’aspettativa di vita lavorativa domestica residua stimata in 36 anni (coefficiente 38,37); il risultato è rapportato alla percentuale di menomazione della capacità lavorativa generica accertata dalla Ctu, pari al 30 per cento: in tutto fanno quasi 76 mila euro, considerato il concorso di colpa al 30 per cento. Sul danno non patrimoniale il giudice ha applicato la Tun, la tabella unica nazionale: la maggiorazione del 10 per cento per personalizzazione è giustificata dal rilevante grado di menomazione della capacità lavorativa generica che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata.
