Pugno di ferro della Cassazione penale contro i parcheggiatori abusivi: condannato anche se non prende soldi
Irrilevanti lo scambio di denaro e le assoluzioni in altri giudizi: basta che il guardiamacchine senza autorizzazione sia sorpreso ad aiutare gli automobilisti nelle manovre dopo essere stato multato

Dettagli della notizia
La presenza di parcheggiatori abusivi rappresenta da tempo una delle principali criticità nelle aree urbane più trafficate, soprattutto in prossimità di esercizi commerciali e zone di grande afflusso come quelle in occasione di eventi sportivi. Fenomeni che da tempo destano preoccupazione tra residenti e automobilisti. Tuttavia la normativa italiana prevede sanzioni specifiche per chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivo. In caso di recidiva, le pene possono essere aggravate, fino a prevedere la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la confisca delle somme ottenute illegalmente. La decisione di oggi da parte dei giudici di merito ha rappresentato un segnale forte con cui hanno voluto ribadire l’impegno costante nel contrasto a fenomeni che minano la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Nello specifico il parcheggiatore abusivo è condannato in sede penale anche se non prende soldi dagli automobilisti. Il reato di cui all’articolo 7, comma 15-bis, Cds, infatti, punisce infatti la condotta di chi esercita senza autorizzazione l’attività di guardiamacchine: non conta, dunque, la ricezione o meno di una somma di denaro o di un’altra utilità in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. È quanto emerge dalla sentenza 38148/2025 pubblicata il 24 novembre 2025 dalla quarta sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la condanna inflitta all’imputato dalla Corte d’appello di Napoli che ha ridotto a due mesi di arresto e 900 euro di ammenda la pena di due mesi e due giorni e 1.200 euro irrogata dal Tribunale all’esito del giudizio abbreviato (più il pagamento delle spese processuali). Non giova alla difesa dedurre che non sarebbero stare prese in adeguata considerazione le plurime sentenze di assoluzione ottenute dall’uomo, depositate dall’avvocato con i motivi nuovi ex articolo 584, quarto comma, Cpp. Il punto è che il cinquantenne napoletano viene sorpreso nella piazza di un popoloso rione del centro storico cittadino mentre dirige gli automobilisti nelle manovre di parcheggio. Il che, secondo i giudici del merito, denota «una pur minima organizzazione» dell’attività: l’accertamento in fatto risulta sorretto da una «congrua motivazione» e fornisce la prova della reiterazione della condotta vietata dopo la precedente sanzione; a carico dell’uomo, infatti, c’è un verbale del 4 maggio 2020 con provvedimento divenuto definitivo. I giudici del merito, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al riguardo, hanno ricordato che “Si configura dunque a carico dell’imputato il reato di cui all’articolo 7, comma 15-bis Cds: la contravvenzione è contestata sulla base di un’annotazione di polizia giudiziaria dalla quale si evince che l’interessato, a meno di un anno dalla precedente condotta, ha continuato a esercitare l’attività di parcheggiatore non autorizzato: il carattere abusivo della condotta è legato non allo scambio di denaro e men che meno al carattere molesto delle eventuali richieste, cui la norma non fa riferimento, ma soltanto all’assenza di autorizzazione da parte dell’ente preposto. La Corte d’appello, concludono gli “ermellini”, ha correttamente risposto alle ragioni addotte dalla difesa insieme al deposito delle quattro sentenze di assoluzione.” L’auspicio è che questa ulteriore sentenza, possa scoraggiare la diffusione di pratiche illecite e contribuire a rendere le nostre città sempre più sicure e vivibili per tutti.
