Nuovo giro di vite all’utilizzo indiscriminato degli autovelox

Con un nuovo orientamento stop multe e taglio punti del velox non omologato ma tarato

Nuovo giro di vite all’utilizzo indiscriminato degli autovelox

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La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Addio per sempre alle multe e al taglio dei punti patente perché l’autovelox è approvato ma non omologato. E ciò benché lo strumento risulti comunque sottoposto alla taratura annuale divenuta obbligatoria dopo la storica sentenza della Corte costituzionale del 18/06/2015, n. 113; l’approvazione e l’omologazione, infatti, sono entrambe necessarie perché costituiscono due procedure diverse per natura, caratteristiche e finalità: la seconda è sempre necessaria per verificare se il prototipo dell’apparecchio possiede caratteristiche fondamentali in linea con il regolamento di esecuzione Cds. Non conta che la circolare del 23/01/2025 n. 995 emessa dal ministero dell’Interno sposi la tesi dell’«identità fra le procedure di omologazione e approvazione», uniformandosi al parere dell’Avvocatura dello Stato: un atto amministrativo non può avallare un’interpretazione che «non trova supporto in fonti primarie». È quanto emerge dall’ordinanza 12924/2025 pubblicata il 14 maggio 2025 dalla seconda sezione civile della Cassazione. La Suprema corte decide nel merito accogliendo l’originaria opposizione proposta dall’automobilista e annullando i verbali per complessivi 1.600 euro più la decurtazione dei punti. Trova ingresso la censura alla decisione dei giudici del merito secondo cui ai fini della sanzione amministrativa ciò che conta non sarebbe tanto la distinzione tra approvazione e omologazione quanto la taratura periodica, che garantisce la perfetta efficienza e la precisione dello strumento elettronico che misura la velocità. Risulta confermata la sentenza “spartiacque” n. 10505 del 18/04/2024: l’omologazione del prototipo serve proprio ad assicurare la funzionalità e la precisione degli apparecchi da utilizzare per l’accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, che costituiscono l’indispensabile condizione di legittimità. Rispetto alle difese del soggetto sanzionato l’esistenza della taratura passa in secondo piano rispetto alla necessità che sussistano sia l’approvazione sia l’omologazione dello strumento: non si tratta di un «nuovo argomento» per discostarsi dalla sentenza 10505/24, come sosteneva il Comune. La circolare del Viminale, facendo leva sull’equipollenza approvazione-omologazione, invita gli interessati a predisporre un modello di memoria condiviso con la difesa erariale per assicurare «l’omogenea difesa» dell’amministrazione in giudizio. Di fronte all’interpretazione fondata su «fonti normative primarie», tuttavia, non possono avere un’influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali che avallano l’equiparazione tra omologazione e approvazione, che non trova riscontro nella legge: non contengono norme di diritto ma disposizioni d’indirizzo uniforme interno all’amministrazione. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Oggi il 59,4% degli autovelox fissi non è in regola con l’omologazione, come emerge dall’operazione trasparenza lanciata dal Mit, il che allontana per il momento l’emanazione decreto ministeriale per regolare gli strumenti di misurazione elettronica della velocità: lo schema di dm era stato bloccato proprio per censire tutti gli apparecchi in servizio. Insomma, per Giovanni D'Agata, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

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