Novità dalla Cassazione: chi guida ubriaco un monopattino rischia condanna per guida in stato di ebbrezza

Il mezzo è equiparato a un velocipede e quindi regolato dalle norme del Cds

Novità dalla Cassazione: chi guida ubriaco un monopattino rischia condanna per guida in stato di ebbrezza

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Nuovo orientamento della Cassazione nell’ambito della circolazione stradale. Chi guida ubriaco un monopattino elettrico rischia una condanna per guida in stato di ebbrezza. È quanto sancito dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 37391 dell’11 novembre 2025, ha respinto il ricorso di un 55enne di Venezia, che aveva provocato un incidente col il suo monopattino perché in preda ai fumi dell’alcool. Gli Ermellini hanno motivato la linea dura spiegando che i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni. Infatti, nella nozione di veicolo (articolo 46, comma 1, Cds) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo; sono considerati veicoli i velocipedi (articolo 47 Cds), a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 160/19. Pertanto, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza. L’assunto sostenuto dalla difesa dell’uomo in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un veicolo elettrico del tipo “monopattino” è destituito di fondamento. I giudici del merito, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al riguardo, ponendo in evidenza l’equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e hanno ricordato che “Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.In altri termini, integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo. Quindi, conclude il Suprema collegio, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’articolo 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli.”

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