Multe e Codice della strada, ricorsi al Giudice di Pace: cambia tutto

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Il Consiglio, ha approvato il 1 settembre 2011, in via definitiva, un decreto legislativo che introduce nell'ordinamento disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, in buona parte regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dallo stesso codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.

Lo schema del decreto legislativo, in attesa di pubblicazione, interviene anche in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione e all'ordinanza-ingiunzione del codice della strada con nuove disposizioni e riconducendo sostanzialmente tali controversie al rito del lavoro per la parte residuale. L'intervento legislativo riguarda anche le ordinanze-ingiunzioni per violazioni amministrative extra codice della strada.

In sostanza sono previste due distinte procedure:

- per l'opposizione a verbali di accertata violazione in materia di codice della strada (art. 6 d. lgs.)

- per l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni sia in materia di codice della strada, sia per altre violazioni amministrative (art. 7 d. lgs.)

Sono modificati, di conseguenza, gli artt. 204-bis e 205 del codice della strada, che rinviano alle norme del decreto in esame. E' altresì modificato l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed abrogati i successivi artt. 22-bis e 23.

Premesso che in rete circolano diverse versioni dello schema approvato e che il sito istituzionale del Governo non propone alla data odierna la versione ufficiale vedremo la versione definitiva solo in sede di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, in particolare per quanto riguarda i termini.

In breve cosa dispone il d.lgs. in esame per l'opposizione ai verbali del codice della strada:

- il giudice di pace competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione;

- l'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie;

- il termine di presentazione si riduce a trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero;

- il ricorso è inammissibile se presentato oltre il termine ovvero se se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto;

- l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni con ordinanza non impugnabile e in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile con decreto pronunciato fuori udienza;

- la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

- nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e l'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

- salvo casi di provata illegittimità del provvedimento impugnato ovvero in caso di mancato deposito dei documenti da parte l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese

- il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;

- con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto;

- con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata;

- quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida

- il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate;

 

Come cambia l'art.204-bis del codice della strada:

Art. 204-bis. (Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.

 

Come cambia l'art. 205 del codice della strada

Art. 205. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx

 

Come cambia l'art. 22 della legge 689/1981

22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.

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