Mobilità volontaria e assegno ad personam. Il Tribunale del Lavoro di Lecce conferma il diritto alla conservazione

Mobilità volontaria e assegno ad personam. Il Tribunale del Lavoro di Lecce conferma il diritto alla conservazione

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Il Tribunale di Lecce Sez. Lavoro con tre recentissime sentenze - n. 402/2024, 403/2024 del 09/02/2024 e n. 2847/2023 del 04/10/2023 - ha riconosciuto il diritto a conservare l’assegno ad personam in caso di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs 165/2001.
I ricorrenti, ex militari transitati nell’area civile del Ministero della difesa per sopravvenuta inidoneità fisica ai sensi dell’art. 930 del DLgs 66/2010, erano stati impiegati in posizione di comando presso il Ministero dell’Istruzione. All’atto del transito nell’area civile, ai ricorrenti era stato riconosciuto un assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
Dopo il transito a seguito di mobilità volontaria nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, l’Amministrazione aveva disposto la revoca dell’assegno ad personam sulla base dell’orientamento IGOP di cui alla nota n. 87925 dell’11.06.2020.
L’Avv. Alessandra M. Pinto del Foro di Lecce, a cui i lavoratori si erano rivolti a tutela dei propri diritti, ritenendo tale revoca assolutamente illegittima, ha presentato ricorso avverso il relativo provvedimento emesso dal Ministero dell’Istruzione.
Il Giudice del Lavoro di Lecce, condividendo le tesi di parte ricorrente, ha dichiarato il diritto a percepire l’assegno ad personam già riconosciuto ed ha condannato l’Amministrazione a corrispondere quanto dovuto a tale titolo compresi gli arretrati. Si legge nelle sentenze “Ne consegue il diritto del ricorrente a conservare tale assegno anche in caso di mobilità volontaria, in quanto esso era stato riconosciuto dal Ministero della Difesa non sulla base della contrattazione collettiva applicabile presso l’amministrazione di provenienza (in tal caso, il ricorrente lo avrebbe perso ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 co. 2 quinquies D.Lgs. 165/2001 e 3 co. 1 D.P.C.M. 26 giugno 2015), ma sulla base del DM 18.04.2002 al momento del passaggio del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile per sopravvenuta inidoneità fisica al servizio militare.” Tale pronuncia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rappresenta un importante step del contenzioso che potrebbe vedere interessati centinaia di lavoratori. Difatti una lettura coordinata e costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano la mobilità volontaria tra amministrazioni dello Stato è idonea a ribaltare l’orientamento seguito dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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