Marciapiede dissestato, se inciampi il Comune è sempre obbligato a risarcire i danni: nuova sentenza Tribunale di Lecce

Dettagli della notizia
Una sentenza che farà discutere quella emessa lo scorso 31 marzo dalla dottoressa Silvia Saracino del Tribunale di Lecce che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione da sempre vicina alle problematiche dei cittadini, in particolare relativa alla scarsa manutenzione stradale, ritiene meritevole di diffusione. Al centro della vicenda, un cittadino salentino, che nel settembre 2016 era rovinosamente caduto mentre percorreva a piedi viale Nino Di Palma a Campi Salentina. Secondo quanto ricostruito durante il processo, l'uomo era inciampato in un cordolo del marciapiede distaccato di circa 3-4 centimetri. Le testimonianze e i rilievi fotografici hanno confermato uno stato di "degrado strutturale diffuso", caratterizzato da crepe, disconnessioni e avvallamenti nel manto stradale. Nonostante il Giudice di Pace avesse inizialmente rigettato la domanda di risarcimento, il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato il verdetto, riconoscendo la responsabilità oggettiva dell'ente comunale come custode del bene pubblico.Tuttavia, il risarcimento finale non è stato integrale. Il giudice ha infatti applicato il principio del concorso colposo del danneggiato. Sebbene la strada fosse oggettivamente pericolosa, la sentenza sottolinea come l'incidente sia avvenuto in una zona dotata di illuminazione pubblica funzionante. Secondo il Tribunale: "Stanti le evidenti condizioni fatiscenti della strada... l'attore avrebbe potuto adottare maggiore prudenza". In altre parole, il pericolo era talmente visibile che il pedone avrebbe dovuto prestare più attenzione. Per questo motivo, il Giudice ha ritenuto equo attribuire la responsabilità dell'evento al 50% tra il Comune e il cittadino. In base alla perizia medica, che ha riscontrato un danno all'integrità psico-fisica del 2% (trauma distorsivo al ginocchio sinistro), il danno totale biologico e morale è stato calcolato in circa 4.593 euro, a cui si sono aggiunte le spese mediche. Per effetto del concorso di colpa, il Comune di Campi Salentina è stato condannato a pagare la metà della somma, ovvero 2.466,92 euro, oltre alla rifusione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio. Per l’Avv. Vincenzo Matranga, difensore dell’attore, questa pronuncia ribadisce che i Comuni non possono esimersi da responsabilità per incuria stradale, anche se il pericolo è "percepibile": non integra caso fortuito un uso ordinario del marciapiede, né si può pretendere che i pedoni transitino in carreggiata per evitare rischi. Per i cittadini salentini, è un monito sulla manutenzione viaria: enti pubblici custodi devono controllare rischi, con onere probatorio del fortuito a loro carico.
