Lite in condominio sfocia nel danneggiamento della porta di casa: per la Corte d’Appello di Lecce il fatto non è reato
“La presenza del proprietario in casa esclude la rilevanza penale”. Lo Sportello dei Diritti lancia un appello alla calma

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La convivenza condominiale torna al centro delle cronache per episodi di intolleranza che rischiano di trasformarsi in un vero e proprio caso giudiziario. Come è accaduto con l'ennesima lite tra vicini degenerata al punto da provocare il danneggiamento materiale di una porta d'ingresso di un'abitazione privata, sfociata in un procedimento penale lungo, costoso e logorante per tutte le parti coinvolte. Nelle ultime ore la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 1573 del 23 settembre 2026, intervenendo sulla questione, si è pronunciata sul tema dell'esposizione dei beni alla pubblica fede nel reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), accogliendo i motivi di appello formulati dalla difesa dell'imputata, rappresentata dall'Avv. Vincenzo Matranga del Foro di Lecce. In primo grado, il GUP del Tribunale di Lecce aveva condannato l'imputata per il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635 co. 2 c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., per aver asseritamente danneggiato la porta di ingresso di un'abitazione privata. La condanna prevedeva la pena della reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Con l'atto di impugnazione depositato dall'Avv. Matranga, la difesa ha contestato la sussistenza della fattispecie penale, evidenziando in particolar modo l'assenza della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla "pubblica fede". La questione di diritto si è concentrata sulla distinzione tra illecito penale ed illecito civile a seguito delle depenalizzazioni del reato di danneggiamento semplice: “Il reato di danneggiamento sussiste nella forma penalmente rilevante solo se accompagnato da specifiche circostanze aggravanti, tra cui l'esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 625 n. 7 c.p.). “ La ratio della maggiore tutela accordata ai beni esposti alla pubblica fede risiede nella minorata possibilità di difesa e di vigilanza diretta da parte del proprietario. Nel caso di specie, la persona offesa si trovava all'interno della propria abitazione al momento del fatto. La presenza contestuale del titolare sul luogo garantisce la possibilità di un controllo e di una vigilanza diretta sul bene, venendo così meno il presupposto dell'affidamento del bene all'altrui senso di onestà. La decisione della Corte di Appello. Accogliendo la ricostruzione prospettata dall'Avv. Vincenzo Matranga, la Corte di Appello di Lecce ha riconsiderato l'orientamento interpretativo rilevante e ha stabilito che la presenza in loco del titolare del bene al momento della condotta esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Di conseguenza, la Corte ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha assolto l'imputata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Di fronte al ripetersi di tensioni esasperate negli edifici residenziali, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, interviene con un forte appello alla moderazione, raccomandando ai cittadini di contenere l'ira e di evitare reazioni impulsive che possano far precipitare una banale diatriba in un'aula di tribunale. Spesso, piccoli diverbi legati a rumori molesti, spazi comuni o gestione delle spese si caricano di una tensione emotiva sproporzionata. Gesti inconsulti, offese o danneggiamenti di proprietà – come nel caso della porta distrutta o rovinata – non restano confinati nel perimetro condominiale, ma espongono gli autori a pesanti conseguenze sul piano legale. Il danneggiamento di beni altrui, infatti, costituisce un illecito che può configurare reati perseguibili a querela di parte, trasformando un disaccordo di vicinato in un procedimento penale lungo, costoso e logorante per tutte le parti coinvolte. Oltre al danno economico per la riparazione, il rischio concreto è quello di ritrovarsi gravati da precedenti penali e ulteriori spese processuali. Lo “Sportello dei Diritti” ricorda che la via giudiziaria o penale dovrebbe essere sempre l'extrema ratio. Prima di arrivare allo scontro fisico o materiale, è fondamentale ricorrere al dialogo, all'amministratore di condominio o, laddove necessario, agli strumenti di conciliazione e mediazione civile previsti dalla legge per ricomporre i conflitti in modo pacifico e civile. La convivenza si tutela con il rispetto reciproco e la misura, non con la rabbia.
