Lasci le chiavi in auto? Il proprietario del veicolo risponde dei danni dopo il furto

Con un nuovo orientamento giurisprudenziale la Cassazione ha stabilito che il contratto di polizza Rc auto non si scioglie con la denuncia del reato. La responsabilità è coperta dall’assicuratore del mezzo, non risarcisce l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime

Lasci le chiavi in auto? Il proprietario del veicolo risponde dei danni dopo il furto

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Il proprietario del veicolo risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che è stato rubato se il furto risulta agevolato in modo colposo dall’interessato che custodito in modo negligente il mezzo, ad esempio lasciando le chiavi nel cruscotto. In tal caso il contratto della polizza Rc auto non si scioglie con la denuncia di furto e la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicuratore del veicolo, mentre non sorge alcun obbligo di risarcimento in capo all’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. terza, nella sentenza n. 5562 del 12/03/2026. Bocciato il ricorso proposto dall’impresa agricola proprietaria dell’autocarro rubato. Il veicolo è parcheggiato di notte nel cortile di un’abitazione, con il cancello carrabile accostato ma non chiuso a chiave, la portiera aperta e le chiavi di accensione inserite. Alcuni giorni dopo il furto il proprietario chiede la voltura della polizza su un altro mezzo, ma poco dopo una donna è investita dall’autocarro rubato: il conducente non è mai identificato e il veicolo al momento risulta privo di copertura assicurativa. Il furto, tuttavia, risulta agevolato in modo colposo dalla società perché il proprietario ha lasciato perfino le chiavi nel cruscotto: non si può ritenere, dunque, che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario. Solo il furto non agevolato da colpa del proprietario integra produce lo scioglimento automatico del contratto Rca dalla mezzanotte successiva alla denuncia. E spetta solo al giudice del merito, considerando tutte le circostanze del caso concreto, stabilire se la custodia del veicolo è stata negligente. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “È esclusa, dunque, la violazione dell’articolo 2054, terzo comma, Cc: ha ragione la Corte d’appello di Bologna, quando ritiene che il proprietario del veicolo risponde dei danni causati dalla circolazione perché per colpa ne ha agevolato il furto. Infine, il credito per il risarcimento vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'articolo 2947 Cc, dunque quello previsto per il reato, sia nei confronti del conducente sia nei confronti del proprietario: è irrilevante che a carico di quest’ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose”.

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