La decadenza è inderogabile,C.T.P. di Lecce annulla avviso di accertamento notificato fuori termine

Nella fattispecie sono state accolte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, difensore della contribuente

La decadenza è inderogabile,C.T.P. di Lecce annulla avviso di accertamento notificato fuori termine

Dettagli della notizia

Avviso di accertamento notificato fuori termine anche se oggetto di autotutela da parte dell’ente impositore? Per la C.T.P. di Lecce va annullato poiché la decadenza è inderogabile. Con un’interessante sentenza della C.T.P. di Lecce – Sezione 2 –, comunicata oggi, è stato totalmente annullato l’avviso di accertamento IMU anno 2013 del Comune di Campi Salentina notificato alla S.R.L. MONTICAVA STRADE, perché notificato fuori termine. Nella fattispecie sono state accolte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, difensore della contribuente. Per i giudici tributari, infatti, l’autotutela non può tradursi nell’elusione o nella violazione - ad opera della Pubblica Amministrazione - delle norme per l’accertamento delle singole leggi di imposta disposte, inoltre, a tutela del generale principio di certezza del diritto.Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nulla si esplicita, con riferimento alla possibilità, per l’Amministrazione, di derogare agli ordinari termini decadenziali, non potendosi dedurre questa circostanza in via implicita e in assenza di una chiara statuizione in tal senso. È opportuno ricordare che la decadenza, operando quale onere imposto dalla legge di attivarsi entro un determinato termine per acquisire il potere di esercitare il diritto, produce, in caso di inerzia, un effetto pregiudizievole che opera direttamente nella sfera giuridica del titolare e, solo in via indiretta, in quella dell'altra parte (Cass. Civ.. Sez. Un., 14.4.2010, n. 88301), mentre la prescrizione ha la prevalente funzione di dare certezza ai rapporti giuridici e di tutelare il soggetto obbligato (Cass. Civ. Sez. 1, 29.11.2013, n. 26804). In epilogo, dunque - rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” - inammissibile e illegittimo appare l’operato del Comune di Campi Salentina per tutte le ragioni sopracitate.

Immagini della notizia

Documenti e link

X