La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce annulla cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione per un totale di 100mila euro
è il fisco a dover dimostrare l’amministrazione “di fatto” di un ente

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Una buona notizia per il nuovo anno giunge nei confronti di un contribuente salentino che con l’interessante ed importante sentenza n. 7/2026, comunicata in data odierna dalla C.G.T. di Secondo Grado di Lecce - Sezione 24, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito proposte dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto l’appello ed ha annullato i tre avvisi di accertamento contestati per l’anno 2014, per un totale di euro 100.000, con condanna alle spese in mio favore da parte dell’Agenzia delle Entrate di Lecce.In particolare, il caso trae origine dall’impugnazione, da parte del signor Roberto Mengoli, di una serie di atti impositivi (avvisi di accertamento IVA, IRES e atto di contestazione sanzioni) notificati dall’Agenzia delle Entrate di Lecce, relativi all’anno d’imposta 2014 e riferiti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Giuseppe Cesari. L’Ufficio aveva attribuito la responsabilità solidale al Mengoli, ritenendolo amministratore di fatto dell’associazione anche dopo la cessazione formale dalla carica di legale rappresentante, avvenuta il 30/06/2013. La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente, annullando gli atti impugnati.Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria in tema di amministrazione di fatto.La motivazione della sentenza si sofferma su diversi aspetti. In primis, la Corte ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate si è limitata a richiamare gli esiti dell’attività ispettiva e alcune dichiarazioni rese da terzi (giocatrici e dirigenti) alla Guardia di Finanza, senza tuttavia fornire elementi concreti e univoci che dimostrassero una sistematica attività gestoria da parte del Mengoli nel periodo successivo alla cessazione della carica formale. Le dichiarazioni raccolte sono risultate contraddittorie e non idonee, da sole, a fondare la responsabilità quale amministratore di fatto. La Corte, inoltre, richiama il principio secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non deriva dalla mera titolarità di una carica, ma dall’effettivo svolgimento di attività gestoria continuativa e significativa. L’onere di provare tale attività ricade sull’Amministrazione, che deve dimostrare l’inserimento organico del soggetto nella gestione dell’ente, con funzioni direttive e compimento di atti gestori non meramente occasionali. Nel caso di specie, i giudici tributari di secondo grado hanno ritenuto che non fosse stato dimostrato che il Mengoli avesse impartito direttive o condizionato le scelte operative dell’associazione dopo la cessazione della carica. Non sono emersi elementi che attestassero un controllo effettivo sulle risorse finanziarie o sui rapporti con i terzi, né la sistematicità di atti gestori tipici dell’amministratore di fatto. In assenza di prova adeguata, la Corte ha disposto l’annullamento degli atti impositivi e la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. In conclusione, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza in esame ribadisce l’importanza dell’onere probatorio in capo all’Amministrazione finanziaria quando si intende attribuire la responsabilità tributaria a soggetti diversi dagli amministratori di diritto, richiedendo la dimostrazione di una concreta e continuativa attività gestoria. La mera presenza di dichiarazioni di terzi o di indizi non univoci non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’amministratore di fatto. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che tutela il principio di legalità e la necessità di una motivazione adeguata e fondata degli atti impositivi.
