La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce annulla cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione di oltre 150mila euro

la distinzione tra appalto genuino e somministrazione di manodopera si basa sull’autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce annulla cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione di oltre 150mila euro

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La recente sentenza n. 101/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce – Sezione 01 – che, in accoglimento di tutte le mie eccezioni di diritto e di merito, ha totalmente accolto il ricorso predisposto dall’avvocato Maurizio Villani ed ha annullato un avviso di accertamento notificato ad una società alberghiera salentina, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese di giudizio in mio favore. In particolare, il Primo Collegio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce (Presidente: Dr. Bottazzi Cosimo, Giudice relatore: Falconieri Walter e Giudice: Esposito Antonio Francesco), ha esaminato il ricorso presentato da una società alberghiera salentina contro un avviso di accertamento anno d’imposta 2018 (per un totale da pagare di euro 150.000) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lecce e relativo a fatture per servizi alberghieri forniti da una società cooperativa. Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la validità delle fatture per operazioni ritenute inesistenti, sostenendo che il contratto di appalto di servizi alberghieri stipulato tra le due società celasse, in realtà, una somministrazione illecita di manodopera, poiché la cooperativa sarebbe stata priva dei mezzi e della struttura necessari per eseguire le prestazioni. Con il ricorso introduttivo la società contribuente ha sollevato varie eccezioni, tra cui la decadenza dei termini di accertamento, la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, la violazione dell’onere della prova e l’infondatezza nel merito dell’atto impugnato, con la dovuta documentazione. I Giudici di primo grado hanno ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, esaminando prioritariamente la questione centrale inerente la qualificazione giuridica del contratto di appalto, e richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la distinzione tra appalto genuino e somministrazione di manodopera si basa sull’autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore. Nel caso di specie, infatti, la documentazione prodotta dalla società contribuente ha dimostrato che il contratto era un vero appalto di servizi "labour intensive" e che non vi erano elementi sufficienti per considerare le operazioni inesistenti o per attribuire il potere direttivo al committente. Inoltre, per i Giudici di primo grado l’Amministrazione finanziaria non ha provato la consapevolezza della società ricorrente circa l’eventuale mancanza di mezzi e struttura da parte della cooperativa. Di conseguenza, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Corte ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

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