La Cassazione penale condanna il vicino dispettoso che costringe il confinante a manovre di parcheggio difficili
Lo Sportello dei Diritti: “Ostruire il passaggio ad un’altra auto si rischia grosso e nessuno lo sa”. Dalla multa alla reclusione fino a 4 anni

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È reato ostruire o comunque ostacolare il parcheggio dell’auto del vicino o del condomino. Si configura il delitto di violenza privata a carico di chi posteggia la sua macchina in modo da costringere l’altro a manovre difficili per uscire dall’area di sosta. La violenza prevista dall’articolo 610 Cp, infatti, può assumere anche una forma impropria che si attua attraverso mezzi anomali in grado di esercitare pressioni sulla volontà altrui. Escluse le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto: pesano la condotta reiterata nel tempo e l’atteggiamento irridente dei responsabili. Lo ha stabilito così la sezione quinta della Cassazione penale nella sentenza n. 29506 del 04/08/2026. E non è certo la prima volta, come vedremo, che la giurisprudenza di legittimità si pronuncia su tale forma di coartazione della libertà morale. Diventa definitiva la condanna inflitta a padre, madre e due figli per il reato di cui articolo 610 Cp. E ciò perché sono abituati a posteggiare la loro auto nell’area pertinenziale della villetta bifamiliare “chiudendo” le vetture dei loro vicini e parenti: la coppia di confinanti in pratica è obbligata spostare una delle due auto di sua proprietà per poter uscire dal parcheggio. Non giova alla difesa degli imputati dedurre che la situazione sarebbe invece determinata dalla conformazione dei luoghi, uno spazio in comproprietà indivisa tra congiunti in rapporti conflittuali, e dal fatto che le auto delle persone offese sono parcheggiate l’una dietro l’altra: la responsabilità penale, dunque, sarebbe stata affermata sulla sola base delle foto depositate agli atti, mentre l’invasione dello spazio di manovra nella misura di un metro e mezzo o due potrebbe al massimo determinare una mera difficoltà di uscita dei veicoli. In realtà la motivazione «è logica e sufficiente»: oltre alle immagini ci sono le dichiarazioni di quanti hanno assistito alle condotte scorrette dei quattro, oltre che agli atteggiamenti di derisione, anch’essi lamentati dalle persone offese.Imporre ai vicini sgraditi manovre difficoltose si risolve nel coartare la libertà di autodeterminazione individuale delle persone offese, cioè proprio la condotta che l’articolo 610 Cp mira a sanzionare. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Affinché si configuri la violenza privata, infatti, non è necessaria una minaccia verbale o comunque esplicita: risulta sufficiente, spiega la sentenza n. 29261 del 13/06/2017, un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo sia verso altri, in grado di incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato a ottenere tramite l’intimidazione che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o omettere qualcosa. Sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poi, pesa la prepotenza degli atteggiamenti assunti dagli imputati, «espressione di una pervicace volontà di violare il precetto penale». La non punibilità per particolare tenuità va esclusa perché manca la scarsa offensività: il comportamento dei quattro è «abituale, ostruzionistico, deliberato, irridente e protratto nel tempo», mentre la causa di estinzione può essere riconosciuta solo per condotte occasionali. La violenza privata in ambito di parcheggio, specie condominiale, è una questione spesso trattata dalla giurisprudenza: commette ad esempio il delitto di violenza privata, spiega la sentenza 43563 del 24/10/2019, colui che sottrae momentaneamente al possessore le chiavi di avviamento di un ciclomotore, per imporgli di attendere all’esterno di un locale e di consentire che l’agente ne assuma la guida, poiché tale condotta è preordinata a costringere la vittima a perdere, sia pure temporaneamente, il potere di utilizzo del mezzo e a subire una limitazione della propria libertà psichica”.L’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 Cp, chiarisce la sentenza 4284 del 02/02/2016, si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Se è del tutto condivisibile che costituisca il reato di violenza privata la condotta di chi effettui il parcheggio di un'autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso, conclude la sentenza 603 del 12/01/2012, sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta e cioè il rifiuto di spostare l’auto, nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente: mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa né più e né meno dell'intenzionale parcheggio ostruttivo.
