La Cassazione: licenziamento per chi esce senza strisciare il badge nella pausa pranzo

Respinto il ricorso dell'insegnante che aveva lasciato l'istituto per ben cinque volte durante la pausa pranzo

La Cassazione: licenziamento per chi esce senza strisciare il badge nella pausa pranzo

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Stretta della Cassazione sui furbetti del badge: può essere licenziato non solo chi timbra il cartellino o se lo fa firmare da un collega e poi non è sul posto di lavoro, ma anche chi, dopo essere entrato in ufficio, ne esce nella pausa pranzo senza neanche preoccuparsi di strisciare il badge. Insomma, il fatto di non aver “timbrato” non costituisce una scusa per evitare il licenziamento, perché si tratta pur sempre di una falsa attestazione e, quindi, di un comportamento scorretto e illecito. È quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza 30418/2023 pubblicata oggi 02/11/2023. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, avverso la sentenza della Corte D’Appello di Palermo n 277/20, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “In primo luogo gli Ermellini hanno chiarito che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento. In più, afferma ancora il Collegio di legittimità, è falsa attestazione, prima e dopo la riforma, non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Nell'eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva prevale, in quanto imperativa, la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore. Quindi, per la Cassazione, bene ha fatto la Corte d'Appello di Brescia ad affermare che le condotte tenute dalla lavoratrice non possono essere giustificate o comunque valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell'orario della pausa pranzo, atteso che era chiara a tutto il personale l'esistenza dell'obbligo di procedere alla timbratura anche nel caso di assenza per recarsi a pranzo”.

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