La Cassazione. Lavoratore reintegrato, si al risarcimento del danno esistenziale da licenziamento ingiusto

Oltre alla lesione morale ci sono le ricadute sul piano relazionale, anche di natura non professionale

La Cassazione. Lavoratore reintegrato, si al risarcimento del danno esistenziale da licenziamento ingiusto

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Importante l’ordinanza 29335/2023 emanata il 23 ottobre 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione relativamente al riconoscimento del danno esistenziale da licenziamento ingiusto. Va risarcito anche il danno esistenziale al lavoratore licenziato sulla base di un addebito rivelatosi ingiusto, che lo costringe a subire un processo penale dal quale esce indenne. E ciò perché non basta al datore pagare l’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori o risarcire la lesione all’immagine e la perdita di chance: accanto al danno morale, cioè la sofferenza che si esaurisce nella sfera intima, c’è il danno alla vita di relazione che si produce nella sfera esterna dei rapporti professionali e non. Sono accolti due dei motivi di ricorso proposti dal lavoratore reintegrato con pronuncia passata in giudicato. E che ha già ottenuto pure i danni professionali perché il datore non ottempera all’ordine della restituzione del posto adducendo l’impossibilità di ricollocare il dipendente in azienda. Quando è colpito dalla falsa accusa, il dirigente coordina una dozzina di impiegati e circa settanta collaboratori esterni: resta inattivo senza stipendio per tre anni mentre la famiglia può contare solo sul suo reddito, mentre il fatto trova risonanza in tutta l’azienda in quanto la società ordina a tutte le sedi di non far entrare il presunto “ladro” in azienda. Sono queste, insomma, le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado e nell’atto d’appello allegate sotto il profilo del danno esistenziale che il giudice di secondo grado ignora, limitandosi a escludere il danno morale da licenziamento ingiurioso per la mancata dimostrazione di particolari modalità offensive nel recesso datoriale. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il giudice del merito deve compensare tutte le conseguenze in peggio che derivano dall’evento di danno, stando soltanto attento a evitare duplicazioni: bisogna dunque valutare in modo rigoroso, sul piano della prova, sia l’aspetto interiore del danno, quindi la lesione morale, sia l’impatto modificativo in senso deteriore sulla vita quotidiana, da intendere come danno dinamico-relazionale”.

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