Incidente stradale e indennizzo: Cassazione, si al risarcimento anche se l'altro veicolo non è assicurato

Accolto il ricorso di un uomo tamponato da un veicolo non in regola

Incidente stradale e indennizzo: Cassazione, si al risarcimento anche se l'altro veicolo non è assicurato

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L'automobilista danneggiato nell'ambito di un sinistro stradale incassa il risarcimento dalla sua compagnia se l'auto che l'ha tamponato non era assicurata. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 13863 del 13 maggio 2026, ha accolto il ricorso di un uomo tamponato da un veicolo non in regola. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa e al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l'assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l'eventuale trasportato), il che ulteriormente si desume dalla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale (il riferimento, nel caso di specie, è alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed in particolare all'art. 18, che sancisce che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”) anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato. Del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare a essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida”.

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