Il Tribunale di Roma, nuovo orientamento: illegittimo il verbale per l'infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo

La mancata contestazione immediata per l'infrazione si giustifica solo con motivazioni concrete. L’omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento amministrativo

Il Tribunale di Roma, nuovo orientamento: illegittimo il verbale per l'infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo

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Nuovo STOP alle multe elevate in modo illegittimo: “Il verbale per l'infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo è illegittimo.” Lo ha stabilito la seconda sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza 17614/21. Un automobilista si era opposto alla decisione del Giudice di pace con la quale aveva ritenuto legittima la mancanza di contestazione immediata dell’infrazione da parte degli agenti. Nella specie, i verbalizzanti avevano operato in presenza dell’autore della trasgressione ma non gli avevano contestato immediatamente la violazione, avevano redatto il verbale e notificato la contestazione, senza indicare i motivi per i quali la contestazione immediata non era stata possibile. Per il Tribunale capitolino, tale pronuncia, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la contestazione immediata costituisce la regola del procedimento sanzionatorio in materia di Codice della strada, mentre la mancanza della stessa rappresenta l’eccezione, la quale deve essere, però, motivata in materia specifica. Pertanto, secondo il giudice non è sufficiente la circostanza che sono state “necessarie verifiche d’ufficio”. Ne consegue, che la contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio con la conseguenza che l'omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Pertanto, ricorso accolto e verbale annullato.

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