Il Tar Lombardia: a rischio incostituzionalità la sospensione del professionista sanitario no vax

Lo psicologo può esercitare online: dubbi di legittimità per lo stop nelle professioni sanitarie a chi non si immunizza, danno irreparabile la perdita di clienti e d’avviamento dello studio fino a giugno

Il Tar Lombardia: a rischio incostituzionalità la sospensione del professionista sanitario no vax

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Rischia l’incostituzionalità la sospensione del professionista no vax. Il Tar Lombardia solleva la questione di legittimità sulla norma che prescrive l’immediato stop dall’esercizio delle professioni sanitarie quando l’iscritto all’Ordine non adempie l’obbligo di immunizzarsi contro il Covid-19. Sussistono dubbi sulla preclusione assoluta all’esercizio delle attività: lo psicologo, ad esempio, può continuare a lavorare online senza contatti personali con i clienti. E sarebbe un danno irreparabile la perdita dei clienti e dell’avviamento per lo studio. È quanto emerge dall’ordinanza 192/22, pubblicata il 14 febbraio dalla prima sezione del tribunale amministrativo regionale di Milano, che formalizzerà la questione di legittimità costituzionale con separato provvedimento. Accolta la domanda cautelare proposta dalla professionista sospesa dall’Ordine il 22 dicembre scorso fino al 15 giugno, con tanto di annotazione sull’albo online. Sbaglia l’organismo di categoria a non limitare la sospensione dell’iscritta a tutte le attività che implicano contatti interpersonali o che comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2. Molti professionisti, d’altronde, hanno operato ove possibile da remoto a partire dal lockdown, passando per le zone rosse e arancione, fino ai nostri tempi di positività e quarantene a ripetizione. Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come, ad esempio, ciò che colpisce è il fumus boni iuris rilevato nella domanda cautelare rispetto al dubbio di costituzionalità sulla norma ex articolo 4, comma quarto, del decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni nella legge 76/2021 (la disposizione è modificata dal decreto legge 172/21, convertito nella legge 3/2022). Della questione si è occupato il Consiglio di Stato con il decreto 6401/21, emesso il 2 dicembre dalla terza sezione: in quel caso si trattava di un medico e Palazzo Spada ha ritenuto legittima la sospensione adottata dall’Ordine dell’Abruzzo sul rilievo che è il giuramento di Ippocrate, prim’ancora della legge, a imporre al sanitario di curare i malati e di non mettere in pericolo i pazienti con cui entra in contatto. E che lo stop dall’esercizio delle attività per il camice bianco costituisce un adeguato il bilanciamento fra la pretesa del sanitario a non immunizzarsi e l’esigenza essenziale di proteggere la saluta collettiva. Il rifiuto di farsi somministrare la dose, osservava alcune settimane fa il CdS «assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente quando proviene dal personale sanitario». Sullo psicologo il Tar Lombardia arriva a conclusioni opposte: nel riconoscere il periculum in mora per la professionista osserva che la sospensione renderebbe impossibile rispondere alla «crescente domanda di prestazioni sanitarie»; la stessa introduzione del bonus psicologo, peraltro, conferma che la pandemia ha lasciato segni profondi nell’anima di molti, specie fra gli adolescenti. Non bisogna dimenticare, poi, che la sospensione implica anche la perdita di relazioni professionali e potrebbe protrarsi a dopo il 15 giugno in caso di proroghe dello stato di emergenza: si rischia uno stop a tempo indeterminato. Il collegio accoglie la domanda cautelare benché sollevi la questione di costituzionalità, ciò che sospende il processo: bisogna garantire tutela effettiva alla psicologa che non può aspettare i tempi della Consulta, mentre l’udienza pubblica è rimandata all’esito della decisione che assumerà la Corte costituzionale. Ed è lo stesso giudice delle leggi a riconoscere l’ammissibilità della pronuncia cautelare nella sentenza 200/2014.

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