Il decreto c.d. "salvavelox" non sana la mancata omologazione dell’apparecchio di rilevazione: con la sola approvazione la multa e’ infatti illegittima
E’ confermato con la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata il 15 settembre disponibile in allegato

Dettagli della notizia
Arriva così anche a Lecce la sentenza del Giudice di Pace sull’autovelox di Galatina, dopo che il Tribunale di Frosinone, a fine luglio scorso, aveva stabilito che il recente D.M. 125/2026 (cd. "Decreto Salvavelox") non elimina la netta distinzione tra approvazione e omologazione. Anche per il Giudice di Pace di Lecce, quindi, Avv. Loretana Specchia,nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale 5882/2025, approvazione e omologazione non sono equivalenti. Il Comune aveva provato a sostenere la retroattività del nuovo DM c.d. “salvavelox”, entrato in vigore lo scorso 12 luglio, con conseguente equipollenza tra le due procedure, per il Giudice, invece, “va ritenuto sussistente il difetto di omologazione dello strumento elettronico denominato “Photored Dr”, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 257 del 27/04/2016, lo stesso non è stato omologato ma approvato, conformemente a quanto risultante dal successivo decreto dirigenziale n.372 dell’08.10.2020. Aderendo alla costante giurisprudenza di merito e da ultimo di legittimità, deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dall'art. 192, D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Nello specifico, l’Avv. Alfredo Matranga, del foro di Lecce, spiega la ricostruzione del caso che trae origine da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del Comune di Galatina per eccesso di velocità, rilevato sulla SS 101. tramite un'apparecchiatura fissa. L'automobilista, sanzionato con una multa e la decurtazione di punti dalla patente, aveva proposto opposizione dapprima innanzi al Prefetto e poi dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo la mancanza di prova circa l'omologazione dello strumento utilizzato. Il Giudice di Pace, ha così accolto il ricorso annullando l’ordinanza di oltre 400 euro e richiamando la consolidata giurisprudenza, secondo la quale l'accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato è illegittimo, ribadendo che l'approvazione non è equipollente all'omologazione ministeriale, prescritta dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Quello che lo “Sportello dei Diritti “ nella persona del Presidente Giovanni D’Agata sosteneva prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026 trova, quindi, un riscontro giudiziario molto chiaro: il decreto non ha cancellato la distinzione tra approvazione e omologazione e il requisito previsto dal Codice della strada resta il punto dal quale ogni accertamento deve necessariamente partire. Nella ricostruzione delle censure del ricorrente, infatti, la sentenza dà espressamente atto dell’argomento secondo cui lo stesso “decreto autovelox”, pubblicato l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, confermerebbe che la preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione. Ma il passaggio decisivo viene dopo. Quello che l’Avv. Alfredo Matranga sosteneva prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026 trova quindi, anche dall’ufficio del GdP di Lecce, un riscontro giudiziario molto chiaro: il decreto non ha cancellato la distinzione tra approvazione e omologazione e il requisito previsto dal Codice della strada resta il punto dal quale ogni accertamento deve necessariamente partire.
