Il Comune di Lecce deve deliberare la rottamazione delle ingiuzioni

avv. maurizio villani

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Il D.L. n. 193/2016 (collegato alla legge di Bilancio 2017) ha individuato e disciplinato, tra le varie misure, le esatte modalità procedurali da rispettare ai fini della c.d. “rottamazione” delle cartelle esattoriali. Più specificamente, l’art. 6, del suddetto decreto, ha individuato i termini e le modalità per addivenire alla c.d. “definizione agevolata” dei ruoli esattoriali. Invero, è stata disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi mora.
Per ciò che attiene gli enti locali, in prima battuta, sono stati fatti rientrare all’interno di questa "sanatoria” solo i carichi inclusi in ruoli (affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016) riguardanti i tributi locali e le violazioni del Codice della Strada (limitatamente agli interessi). In sede di conversione in legge, dapprima le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e, successivamente, il Senato hanno, invece, approvato un emendamento con cui è stata estesa la “rottamazione” (delle sole sanzioni e non degli interessi di mora) agli enti locali (circa 4.500) che riscuotono anche attraverso l’ingiunzione di pagamento e non solo attraverso il ruolo affidato alle società pubbliche di riscossione.
Tanto è stato previsto dal nuovo art. 6 ter del D.L. n.193/2016 che ha disposto, altresì, l’obbligo per gli enti locali di avvalersi della sanatoria solo ed esclusivamente a seguito di loro specifica delibera di adesione alla procedura (da adottare entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di approvazione della legge di conversione). Peraltro, il legislatore, per agevolare tale procedura, ha previsto l’obbligo per l’ente territoriale di dare notizia dell’avvenuta adesione, entro 30 giorni, sul proprio sito internet istituzionale.
La “rottamazione” è stata, dunque, estesa a tutte le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni indipendentemente dello strumento di riscossione coattiva da essi utilizzato. Tuttavia, sussistono ancora delle differenze che occorre rilevare tra le somme affidate a ruolo e quelle gestite tramite ingiunzione fiscale. Sul punto, in primo luogo, è necessario ribadire che mentre nel caso di somme iscritte a ruolo la rottamazione opera in via del tutto automatica, lo stesso non avviene nel caso delle ingiunzioni fiscali dove il tutto è subordinato alla delibera di adesione rilasciata dall’ente.
Inoltre, mentre nel caso dei ruoli, ai fini delle delimitazioni temporali, è sufficiente verificare se le somme siano state affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2016, per le ingiunzioni fiscali a rilevare è, invece, la data di notifica del provvedimento (che, dunque, dovrà essere avvenuta tra il 2000 e il 2016). Invero, per meglio comprendere quali carichi rientrano nella “definizione agevolata”, nel caso di somme iscritte a ruolo bisognerà fare riferimento alla sola data di consegna del ruolo da parte dell’ente impositore all’Agente della riscossione, mentre nel caso di provvedimenti di ingiunzione sarà necessario verificare la data di notifica dello stesso. Pertanto, per evitare equivoci, occorrerà che il debitore dapprima verifichi la modalità di riscossione a cui il proprio ente locale ha deciso di ricorrere e, conseguentemente, nel caso di somme iscritte a ruolo, la data di affidamento delle stesse, mentre nel caso di ingiunzioni fiscali, quella di notifica del provvedimento.
Va evidenziata un’altra differenza altrettanto rilevante.
Come già rilevato, l’art. 6 ter del D.L. n.193/2016 ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura di definizione agevolata anche nei casi di entrate tributarie riscosse mediante ingiunzione; in questo caso, però, la disciplina applicativa ha previsto l’abbuono delle sole sanzioni e non anche quello degli interessi di mora. In buona sostanza, è stata disciplinata la possibilità per i contribuenti di richiedere la rottamazione dei propri debiti fiscali procedendo allo scomputo delle sole somme relative alle sanzioni irrogate e non anche di quelle relative agli interessi di mora come, invece, previsto per i ruoli. Ebbene, sul punto si sono innescate molteplici perplessità con specifico riferimento alle sanzioni amministrative del Codice della Strada. In prima battuta, in base a quanto disposto dal co.1 dell’art.6 ter si sarebbe indotti a ritenere che nel caso di multe stradali le stesse potrebbero essere annullate per intero, posto che le multe sono concretamente delle sanzioni e che la norma prevede esclusivamente la sanatoria delle stesse; in realtà, però, il co.5 dell’art. 6 ter cit. sancisce inequivocabilmente che anche nel caso di entrate riscosse mediante l’ingiunzione fiscale dovrà disporsi quanto già previsto per le altre entrate riscosse tramite ruolo. Orbene, ex art. 6 ter co.5, per le ingiunzioni fiscali è stata prevista l’applicazione del co. 11 dell’art. 6 che così dispone: << Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 >>. Conseguentemente, il co.6, art.27 L.n.689/1981 tanto prevede: << Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti>>.
Ciò posto, nelle ipotesi di contravvenzioni stradali, siano state esse iscritte a ruolo o notificate tramite provvedimento di ingiunzione fiscale, ex art. 6 co. 10 e 11 e art. 6 ter co.5, si dovranno ritenere ammessi alla “rottamazione” i soli interessi di mora e le eventuali maggiorazioni (semestrali del 10% e annuali del 20%) irrogate ai sensi dell’art.27, L. 689/81; non rientreranno nella “rottamazione” e dovranno, invece, essere versati per intero la “multa”, nonché l’aggio della riscossione, le eventuali spese di esecuzione e di notifica della cartella.
In conclusione, sarà certamente onere e compito del Comune di Lecce valutare molto celermente la possibilità di aderire a tale sanatoria, al fine poi di consentire a tutti i contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco e di addivenire il prima possibile al saldo dei propri debiti a condizioni più favorevoli.
Si auspica, quindi, un concreto intervento del Comune di Lecce entro e non oltre 60 giorni dalla data di conversione in legge del suddetto decreto.
Avv. Maurizio Villani 

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