I COMUNI POSSONO DELIBERARE I CONDONI FISCALI

I COMUNI POSSONO DELIBERARE I CONDONI FISCALI

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La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), con decorrenza dall’01 gennaio 2023, a determinate condizioni e tempistiche, ha previsto che i Comuni possano deliberare i condoni fiscali alle seguenti condizioni.

A. STRALCIO DEI CARICHI FINO A 1.000 EURO, AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DALL’01 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

· Relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti locali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

· Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, gli annullamenti si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

· Gli enti locali possono stabilire gli annullamenti, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

B. ROTTAMAZIONE – QUATER DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DALL’01 GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022

· Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la rottamazione – quater si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati.

· La rottamazione – quater si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti locali, previa apposita delibera approvata entro il 31 gennaio 2023 e comunicata entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

· Per gli enti locali l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione della rottamazione quater può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dal MEF.

C. DEFINIZIONE LITI PENDENTI

· Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione della definizione agevolata relativa alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

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