Giro di vite all’utilizzo indiscriminato anche dei tutor: annullabili multe e taglio punti se il tutor è tarato ma non omologato
Vale anche per l’apparecchiatura Sicve il principio per cui se il trasgressore contesta il funzionamento l’amministrazione deve provare che lo strumento è stato sottoposto alla necessaria procedura tecnica

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I Tribunali tornano a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox e dei tutor con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Addio alle multe e al taglio dei punti sulla patente se il tutor risulta tarato ma non anche omologato. E ciò perché si applica anche al sistema Sicve il principio affermato dalla Cassazione secondo cui, se il soggetto sanzionato contesta il funzionamento dello strumento che misura elettronicamente la velocità dei veicoli, spetta all’amministrazione depositare i certificati che provano l’omologazione iniziale del dispositivo e la successiva taratura periodica: la sentenza costituzionale 113/15 vale per tutti gli strumenti adoperati sulle strade e dunque anche per il tutor, che misura la velocità media di un veicolo fra due punti e non quella puntuale come l’autovelox. L’omologazione, poi, costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale di Latina. Accolto l’appello proposto dall’automobilista: sono annullate le quattro ordinanze prefettizie per la violazione dell’articolo 142, commi settimo e ottavo, Cds (tre verbali da 124 euro e uno da 386). Sbaglia il giudice di pace che ha ritenuto idoneo sul piano probatorio il solo certificato di taratura del tutor, peraltro risalente a undici mesi prima della violazione contestata. È grazie all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al primo grado di giudizio che emerge come l’amministrazione non abbia fornito un’adeguata prova documentale del corretto funzionamento nel servizio di rilevazione elettronica della velocità. Manca il certificato di omologazione, mentre non può sostenersi che sia sufficiente l’attestazione preventiva della funzionalità dell’apparecchio; i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: solo la seconda autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico; la prima, invece, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Per i giudici dell’appello, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica: tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento ex articolo 142, comma sesto, Cds. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.