Figli registrano il padre per provare il tradimento verso la madre: è reato
Nuovo orientamento della Cassazione penale che ritiene l'intercettazione illegale anche se la captazione è accidentale per colpa del bluetooth e il fine è familiare

Dettagli della notizia
Rischiano una condanna penale i figli che registrano il padre per provare il tradimento del genitore verso la madre. Ma non solo: l'intercettazione è illegale anche se la captazione è accidentale per colpa del bluetooth e il fine è familiare. È quanto affermato dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9222 del 10 marzo 2026, ha respinto il ricorso di alcuni giovani che avevano registrato una conversazione del padre con l'amante all'interno dell'automobile della madre. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Ai fini della sussistenza del delitto in esame non assume valenza scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell'utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza. In altre parole, il rapporto di parentela non ha alcuna valenza scriminante: i doveri di solidarietà familiare non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza individuale, ma ne presuppongono anzi l'esistenza. La violazione dei doveri di fedeltà coniugale non comporta la perdita del diritto alla riservatezza. Ecco perché la Corte ha respinto le tesi della difesa anche perché é pacifica l'installazione da parte degli imputati sulla vettura utilizzata dal padre del dispositivo volto a registrare le conversazioni, a nulla rileva che siano state captate le comunicazioni tra i due soggetti che si trovavano nella vettura, dato che l'art. 617-bis cod. pen. laddove fa riferimento alla captazione di comunicazioni contempla anche quelle tra presenti, come si desume dall'utilizzo della disgiuntiva “o”n nell'ultima parte del richiamato primo comma della norma incriminatrice, che consente, così, di operare una distinzione tra comunicazioni e conversazioni, queste ultime in forma telegrafica oppure telefonica”.
