Equitalia e Comune condannati a risarcire il danno biologico per illegittima iscrizione dell’ipoteca Rilevato il trauma da stress conseguente all’ipoteca non legittima iscritta pregiudizialmente e relativa a tributi locali: utilizzati i criteri per la l

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È una decisione esemplare e che certamente farà discutere, ma che rende giustizia nei confronti di quei cittadini – contribuenti vessati da Equitalia e dai comuni per il recupero non sempre legittimo di tributi e che subiscono danni alla salute a causa del grave stress causato da tali comportamenti. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” dopo la pubblicazione della sentenza 3013/13 con cui il Giudice di pace di Lecce avvocato Cosimo Rochira, ha riconosciuto sussistente quale “danno – conseguenza” la lesione psicofisica a titolo di inabilità temporanea subita da una contribuente a seguito di un’iscrizione ipotecaria illegittima effettuata da Equitalia per tributi richiesti dal Comune di Lecce.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da un’imprenditrice: dalla documentazione depositata agli atti di causa risulta effettivamente provato che l’attrice ha subìto l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà, illegittimamente. E sia l’agente della riscossione che l’amministrazione comunale leccese non hanno potuto nulla per provare il contrario.
A causa di tale illegittimo comportamento conseguente alla notifica del provvedimento illegittimo sui propri beni, la donna ha subìto una vera e propria reazione traumatica da stress da mettere in rapporto causa diretto con l’”atto stressogeno”. Tale illegittimo comportamento è, infatti, idoneo a causare un danno non patrimoniale come ha riconosciuto la giurisprudenza della Cassazione con la sentenza n. 21428/07.
Peraltro, la Ctu disposta dal magistrato ha accertato il danno biologico patito tanto che il giudice di Pace ha ritenuto applicabile la tabella per il danno biologico di lieve entità per le cosiddette “micro permanenti” stabilito dal codice delle assicurazioni e ha condannato gli enti in solido al pagamento di ben 2059,50 euro suddivisi in virtù di tre giorni di invalidità temporanea assoluta, più altri quaranta di invalidità temporanea al 50 per cento e venti giorni al 25 per cento nonché per le spese mediche documentate anche se non è stato riconosciuto alcun postumo permanente.
Non riconosciuto, nella fattispecie, il danno morale perché non risultano documentate particolari sofferenze fisiche e psichiche, mentre le residue possono ritenersi assorbite nelle micropermanenti liquidate. Equitalia e Comune, condannati, inoltre, alle spese di causa e di consulenza d’ufficio.
 

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