Duro colpo alle assicurazioni: è abuso del diritto la maxi-franchigia se non si va dal carrozziere convenzionato con le compagnie
Lo ha stabilito la Corte d’appello di Torino la clausola è disapplicata quando impone all’assicurato un sacrificio sproporzionato e ingiustificato

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Scegliere un carrozziere non convenzionato comporta spesso l'applicazione di una maxi-franchigia o di una rivalsa, spesso tra il 5% e il 20% del danno, o un importo fisso tra 500€ e 1000€, a carico dell'assicurato. Questa clausola, se prevista dal contratto, mira a incentivare le officine partner, che offrono tariffe scontate all'assicurazione. Non da ultimo, lo “Sportello dei Diritti”, ritiene utile segnalare l’importante sentenza pubblicata il 26 febbraio 2026 dalla quarta sezione civile del tribunale di Torino, con la quale è stata disapplicata per abuso del diritto la clausola della polizza che applica una maxi-franchigia se l’assicurato non si rivolge a un carrozziere convenzionato con la compagnia per la riparazione del veicolo. Intendiamoci, la clausola in sé non è vessatoria né serve non serve la doppia firma ex articolo 1341 Cc: bisogna però verificare se la pattuizione lecita in astratto lo sia anche in concreto. E risulta invece contraria a buona fede quando impone all’assicurato un sacrificio sproporzionato senza che l’assicurazione ne dimostri una giustificazione economica. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 26 febbraio 2026 dalla quarta sezione civile del tribunale di Torino. Bocciato l’appello proposto dall’assicurazione contro la decisione del giudice di pace che l’aveva condannata a pagare 1.100 euro in più rispetto ai 1.300 liquidati alla proprietaria di una Lancia Y danneggiata dalla grandine. Ciò perché l’assicurata decide di far aggiustare l’auto da un carrozziere di fiducia, spendendo 2.700 euro, e la compagnia applica la franchigia contrattuale di 1.500 euro prevista dalle condizioni particolari di polizza per le riparazioni “fuori rete”. Rispetto alla sentenza di primo grado il risultato non cambia, ma sbaglia il magistrato onorario a ritenere la clausola vessatoria e nulla per la mancata specifica sottoscrizione di cui all’articolo 1341 Cc: l’interesse della compagnia a limitare il rischio economico risulta meritevole di tutela, ma ciò non toglie che sia necessario verificarlo volta per volta nella fattispecie analizzata. La polizza assicurativa è un contratto business to consumer: è dunque necessario verificare che l’accordo garantisca l’equo contemperamento degli interessi delle parti. E l’indagine va condotta anzitutto individuando la ratio su cui si fonda la clausola che limita la scelta dell’assicurato ai soli autoriparatori convenzionati con l’assicurazione. La franchigia di 1.500 su 2.900 euro come valore garantito in tema di eventi naturali risulta in sé eccessiva, ma soprattutto non sorretta da alcun interesse economico e concreto dimostrabile dall’assicuratore, mentre a carico dell’assicurato determina un sacrificio non solo notevole ma anche ingiustificato: la compagnia si limita a una detrazione apodittica senza allegare né provare il differenziale di costo tra riparazione convenzionata e non. Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i danneggiati da incidenti stradale, anche se hanno subìto danni di lieve entità hanno diritto alla più ampia tutela, checchè ne dica la lobby delle assicurazioni.
