Danni da animali randagi

La violazione delle norme di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell'obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade

danni da animali randagi

Dettagli della notizia

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 28 aprile 2010, n. 10190 la quale interviene nuovamente, sia pure con un succinto passaggio motivazionale, sulla vexata questio della legittimazione passiva e, quindi, dell'individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni causati da animali randagi[1].

La disciplina di riferimento è rappresentata dalla Legge 281/91 recante "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

L'art. 2, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del randagismo, distribuisce le competenze tra i Comuni ed i Servizi veterinari delle ASL.

In particolare, ai Comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, alle ASL, invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.
L'art. 3, infine, attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle ASL e, in attuazione di tale delega, le Regioni hanno adottato proprie leggi in materia, nelle quali – tendenzialmente – affidano le più ampie competenze di controllo e recupero dei cani randagi ai servizi veterinari delle ASL.

Muovendo dal quadro normativo appena descritto, la giurisprudenza di legittimità sembrava, con pronunce anche molto recenti, definitivamente orientata nel senso di affermare la legittimazione passiva esclusiva della ASL nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni causati da animali randagi. In tal senso, si era pronunciata la stessa Terza Sezione della Cassazione nella nota sentenza n. 27001/05, il cui indirizzo ha avuto, da ultimo, ulteriore avallo nella sentenza n. 8137/09.

La tesi della legittimazione esclusiva delle ASL, sulla quale pareva attestarsi la Corte di Cassazione, sollevava notevoli dubbi e perplessità espresse non solo dai commentatori[2], ma anche da molta giurisprudenza di merito[3], che continuava a dimostrarsi più propensa a riconoscere una responsabilità solidale di Comune ed ASL.

La sentenza in commento è destinata a riaprire una questione in realtà mai completamente sopita, in quanto la Corte si è discostata dall'orientamento espresso negli ultimi arresti sul tema.

Occorre considerare però che, in questa sede, i Giudici di Piazza Cavour si sono limitati ad una affermazione di massima, senza sviluppare ulteriori approfondimenti sul tema e, soprattutto, senza richiamare e rielaborare, eventualmente in chiave critica, i principi espressi nei precedenti interventi sul tema.

Per la definitiva soluzione del problema, allora, occorrerà ancora attendere, per appurare se quanto stabilito in questa sentenza possa consolidarsi e divenire ius receptum o se, al contrario, sia destinato a rimanere pronuncia isolata, espressione di quell'incedere altalenante tipico del diritto di formazione giurisprudenziale.

Immagini della notizia

danni da animali randagi

danni da animali randagi

X