Corte Ue "Si possono vendere solo in farmacia i medicinali con obbligo di ricetta. Legittima la legge italiana".

Alt ai farmacisti che puntavano a commercializzare sotto l’insegna della croce blu prodotti che richiedono la prescrizione medica ma sono a carico dell’utente. Sentenza nelle cause riunite da C-159/12 a C-161/12 Venturini e a. / ASL Varese

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Il divieto, previsto dalla legge italiana, di vendere in parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione è conforme al diritto dell'Unione europea. Tale divieto è giustificato dall'obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità. Ad affermarlo è stata oggi la Corte di giustizia Europea, confermando con una sentenza ufficiale il parere dell'avvocato generale della Corte che già si era espresso a favore della vendita di farmaci con obbligo di ricetta medica esclusivamente in farmacia. La Corte ricorda che in Italia, la prestazione di servizi farmaceutici può essere esercitata solo attraverso farmacie comunali oppure a mezzo di concessione governativa ai privati farmacisti. Lo stabilimento delle farmacie sul territorio è oggetto di un regime di pianificazione in forza del quale l'apertura di una nuova farmacia è subordinata al rilascio di una previa autorizzazione e le farmacie ivi presenti sono limitate a un numero massimo e ripartite in modo equilibrato sul territorio, conformemente alla "pianta organica". Tale regime è diretto - da un lato - ad evitare il rischio che le farmacie si concentrino unicamente nelle zone commercialmente più attraenti e a garantire a ciascuna di loro una quota di mercato e - dall'altro - a soddisfare il fabbisogno di medicinali su tutto il territorio.
Dal 2006 è stata consentita l'apertura di parafarmacie, autorizzate a vendere medicinali non soggetti a prescrizione medica con accesso alla pubblicità destinata al pubblico e il cui costo è a carico del cliente.
Le sig.re Venturini, Gramegna e Muzzio, tre farmaciste abilitate, iscritte all'ordine professionale dei farmacisti di Milano, hanno chiesto l'autorizzazione a vendere, nelle rispettive parafarmacie, medicinali soggetti a prescrizione medica ma che sono interamente a carico del cliente. Le aziende sanitarie locali (ASL) nonché il Ministero della Salute hanno respinto tali domande, in quanto la normativa nazionale autorizza la vendita di simili medicinali solo nelle farmacie.
Esse hanno quindi adito il Tribunale amministrativo regionale per la Regione Lombardia, affermando che tale rigetto era contrario al diritto dell'Unione. Tale giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti ad una normativa che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto all'ordine professionale, ma non titolare di una farmacia ricompresa nella "pianta organica", di vendere, nella parafarmacia di cui sia titolare, i farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale ma interamente a carico dell'acquirente.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali sono di competenza degli Stati membri1. Essa rileva inoltre che dal contesto giuridico nazionale risulta che un farmacista che intenda stabilirsi in Italia come titolare di una parafarmacia sarà escluso dai benefici economici derivanti dal mercato dei medicinali soggetti a prescrizione medica e che vengono pagati interamente dall'acquirente, la cui vendita è riservata alle farmacie.
Tale normativa, che può ostacolare e scoraggiare lo stabilimento sul territorio italiano di un farmacista, cittadino di un altro Stato membro, che intenda ivi gestire una parafarmacia, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.
Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" sottolinea il fallimento del tentativo di alcuni farmacisti di Milano che puntavano a commercializzare sotto l'insegna della croce blu le medicine di fascia C. Già hanno incontrato lo stop dell'Asl e del ministero della Salute che hanno respinto tali domande, in quanto la normativa nazionale autorizza la vendita di simili medicinali solo nelle farmacie. Il rischio è che le parafarmacie si concentrino nelle località considerate più redditizie, mentre le farmacie situate in queste zone vedano diminuire la propria clientela e subiscano una perdita di reddito. In sintesi: lo stop serve a evitare il pericolo di una penuria di farmacie che siano in grado di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

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