Corte Suprema di Cassazione tributaria: annullato avviso di accertamento notificato alla società di Brindisi “ACAMAR DI BARRETTA FRANCESCO & C. S.A.S.”
Secondo gli ermellini “Per contestare l’esterovestizione conta la sostanza, non il sospetto”
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- Data: 03.04.26
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Per contestarne la residenza fiscale estera di una società e affermarne l’esterovestizione, l’Amministrazione finanziaria deve provare che l’insediamento oltre confine sia meramente apparente, cioè una costruzione di puro artificio, priva di effettiva sostanza economica e finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Di conseguenza, per affermarne l’esterovestizione non è sufficiente dimostrare che una società estera intrattenga rapporti stretti con l’Italia, né che alcuni centri decisionali di fatto gravitino nel territorio nazionale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la recente sentenza n. 7694 del 30 marzo 2026, e che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene meritevole di diffusione con la nota a commento dell’avvocato Alessandro Villani. Con la suddetta decisione, infatti, è stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi e confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IVA di oltre 300.000 euro, con condanna alle spese in favore del difensore di fiducia Avv. Maurizio Villani del Foro di Lecce che ha difeso il contribuente. La vicenda nasce da un accertamento emesso nei confronti di una società brindisina (ACAMAR DI BARRETTA FRANCESCO & C. S.A.S.) per prestazioni rese ad una società portoghese operante nel settore marittimo. Secondo l’Ufficio, la società estera aveva sede solo formale in Portogallo, mentre l’effettiva direzione sarebbe stata svolta in Italia. Da qui la conclusione: committente fiscalmente residente in Italia e, quindi, l’imponibilità IVA delle operazioni. La società contribuente, di contro, sosteneva invece la piena operatività della controparte estera e la non imponibilità delle prestazioni. Ebbene, la Cassazione con la suddetta sentenza ha confermato la decisione dei giudici tributari pugliesi, valorizzando un approccio sostanziale alla nozione di residenza fiscale e confermando le tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani del Foro di Lecce. La Corte infatti ricorda che in tema di residenza fiscale delle società, l’articolo 73, comma 3, del Tuir valorizza, accanto alla sede legale e all’oggetto principale, il criterio della sede dell’amministrazione, intesa come sede effettiva: il luogo in cui si svolgono in concreto le attività direttive e amministrative dell’ente, si assumono le decisioni essenziali e si concentra stabilmente l’organizzazione societaria. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza europea, a partire dalle decisioni Cadbury Schweppes e Planzer Luxembourg, secondo cui la scelta di localizzare una società in uno Stato membro fiscalmente più favorevole non costituisce, di per sé, abuso. L’abuso sussiste soltanto quando la sede estera non corrisponde a una reale presenza economica, ma a una struttura-schermo costruita al solo fine di sottrarsi all’imposizione nazionale. Il punto diventa decisivo anche sul piano IVA. Per l’anno d’imposta 2011, osserva la Corte, trova applicazione il criterio del luogo del committente di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972. Ne consegue che la qualificazione della società destinataria dei servizi come soggetto effettivamente stabilito all’estero o, al contrario, esterovestito in Italia, incide direttamente sulla territorialità dell’imposta. Proprio per questo l’accertamento della reale sede del committente assume rilievo preliminare e decisivo. Nel caso esaminato, però, gli elementi acquisiti in giudizio deponevano in senso contrario rispetto alla ricostruzione dell’Agenzia. I giudici territoriali, con valutazione ritenuta coerente dalla Cassazione, avevano accertato che la società portoghese disponeva di una sede effettiva a Funchal, di uffici, mezzi, personale, attività economica reale e svolgimento in Portogallo delle riunioni societarie e delle funzioni amministrative. Un quadro fattuale incompatibile con l’idea di una mera presenza di facciata. Sotto questo profilo, la sentenza di rilievo nazionale offre un’indicazione netta all’interprete e all’Amministrazione: la sostanza economica prevale sugli automatismi presuntivi. La mera convenienza fiscale, da sola, non basta; occorre la dimostrazione di una localizzazione fittizia, priva di effettività organizzativa e imprenditoriale. È questo il discrimine tra legittimo esercizio della libertà di stabilimento e costruzione abusiva. Ne esce confermato un principio destinato a incidere sul processo tributario. Una società estera non diventa fiscalmente “italiana” solo perché parte della sua operatività o dei suoi rapporti ruota attorno all’Italia. Per disconoscerne la sede oltre confine, il Fisco deve provare che quella sede non esprime una reale presenza economica, ma solo una schermatura priva di autonomia sostanziale. La Corte di Cassazione per gli stessi motivi e principi, oltre all’allegata sentenza, ha annullato con due altre sentenze altri due avvisi di rettifica notificati alla stessa società (per un totale di oltre 2 milioni di euro).
