Corte di Cassazione: legittimo il licenziamento per il lavoratore in malattia che solleva pesi in palestra
Basta il rischio potenziale di pregiudicare la salute e ritardare il rientro in servizio per giustificare il recesso, in particolare se il dipendente ignora i divieti medici aziendali

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Il lavoratore in malattia che svolge attività faticose in palestra mettendo a rischio il recupero della propria salute può essere legittimamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 28515 del 5 novembre 2026, respingendo il ricorso di un dipendente che era stato precedentemente dichiarato parzialmente inidoneo ad alcune mansioni specifiche da parte della commissione medica interna. La vicenda riguarda un operaio che, nonostante le prescrizioni del medico aziendale che limitavano i sollevamenti a pesi superiori ai 10 chili, era stato sorpreso a svolgere intensi allenamenti da culturista in palestra arrivando a sollevare fino a 80 chili. I giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità del licenziamento disciplinare ribadendo i confini degli obblighi in capo alle parti:
• Onere della prova: Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso. Nel caso di attività extralavorative durante la malattia, l'azienda deve dimostrare che la patologia sia simulata oppure che l'attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente.
• Sufficienza del danno potenziale: Per configurare l'illecito disciplinare non occorre che si verifichi un effettivo e accertato rinvio della guarigione. È sufficiente la pericolosità ex ante della condotta extralavorativa, giudicata astrattamente incompatibile con le tutele mediche.
• Correttezza e buona fede: Il dipendente ha l'obbligo, anche durante la sospensione del rapporto per malattia, di adottare comportamenti conformi ai principi di lealtà, diligenza e fedeltà, astenendosi da atti che possano compromettere la sua idoneità lavorativa residua.
Con questa decisione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Cassazione consolida il proprio orientamento rigoroso contro le condotte ludiche o sportive che violano i protocolli terapeutici, a tutela del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
