Contributi dei consorzi di bonifica: illegittimi i fermi amministrativi della SO.G.E.T S.p.A.

Contributi dei consorzi di bonifica: illegittimi i fermi amministrativi della SO.G.E.T S.p.A.

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In questi giorni tantissimi contribuenti salentini stanno ricevendo preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati per cartelle dei consorzi di bonifica di poche migliaia di euro. Le notifiche sono effettuate dalla concessionaria SO.G.E.T. S.p.A. di Pescara, che è la società di riscossione che opera per conto dei consorzi di bonifica. In effetti, il concessionario può notificare i suddetti avvisi di iscrizione di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 D.P.R n. 602/73, perché ciò è consentito dall’art 1, comma 2-sexies- della Legge n. 265 del 22.11.2002, che autorizza i concessionari ad applicare le disposizioni di riscossione contenute nel titolo secondo del D.P.R. n. 602/73, in quanto compatibili. Oltretutto, eventuali istanze in autotutela per la sospensione della riscossione, nei casi previsti dall’art. 1, comma 537 e seguenti, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), possono essere presentate anche nei confronti dei concessionari. Secondo il noto tributarista leccese avvocato Maurizio Villani e dopo le verifiche seguite ad un approfondita ricerca in materia, i suddetti preavvisi sono totalmente illegittimi perché non rispettano “il principio di proporzionalità” tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo, in quanto i principi tributari di riscossione non possono certo consentire che, per esempio, per un importo di 113 euro si minaccia il fermo di un’autovettura che costa come minimo euro 20.000 !!!!.

Infatti, il Consiglio di Stato – Sezione 4 – con l’ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004, in casi analoghi ha ritenuto illegittimo un provvedimento di fermo amministrativo per non aver rispettato il principio di proporzionalità di cui sopra.

Lo stesso principio è stato ribadito anche dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – con l’importante sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 che ha annullato un’iscrizione ipotecaria per evidente sperequazione tra il carico tributario e il valore dell’immobile, in quanto i giudici non avevano offerto alcuna motivazione sul punto perché non erano state rese comprensibili le ragioni ed era stato omesso un qualsiasi riferimento alla specifica e concreta valutazione dei beni oggetto della contestata iscrizione ipotecaria e all’eventuale rapporto tra il valore di questi e il credito ipotecario contestato.

In materia tributaria, il principio di proporzionalità è facilmente deducibile dall’art. 10, primo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 2012/2000), che testualmente stabilisce:

“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Anche le Commissioni Tributarie di merito hanno dichiarato nullo il fermo amministrativo su veicoli se il debito esattoriale è esiguo nonché sproporzionato rispetto al valore del bene sottoposto a misura cautelare, proprio rispettando il suddetto principio dello Statuto dei Contribuenti.

Infatti, si citano le seguenti importanti ed interessanti sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali:

- Caserta – Sez. XIV – nn. 279 e 280 del 13.06.2011;

- Massa Carrara – Sez I – n. 250 del 30.07.2009;

- Napoli n. 241/17/2012;

- Caserta – Sez. XIV – n. 8631 del 19 dicembre 2014, che conferma i principi della CTP di Napoli n. 241/17/2012.

Oltretutto, si fa presente che il provvedimento di fermo amministrativo è un provvedimento fortemente afflittivo che va ad incidere su valori di natura costituzionale quale la libertà di movimento e l’attività lavorativa, per cui è sempre necessario, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, l’indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’organo fiscale procedente (Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sez. 1 – sentenza del 23.09.2010).

In tema di espropriazione immobiliare, l’art. 76, comma 1, D.P.R. 602/73, stabilisce che il concessionario può procedere all’esproprio se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente euro 8.000 (ottomila), come modificato dall’art. 1 D.Lgs n. 193/2001 e successivamente dal comma 40 dell’art. 3 D.L. n. 203/2005, così come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010.

Secondo l'avvocato Villani, questo limite di euro 8.000, per analogia e per il rispetto del principio di proporzionalità di cui sopra, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda il fermo amministrativo dei veicoli, come opportunamente deciso dai giudici tributari di Napoli con la succitata sentenza n. 241/17/2012, che hanno stabilito che: “è nullo il fermo amministrativo di Equitalia iscritto per debiti di modico valore inferiore comunque agli ottomila euro. L’importo dei ruoli e cartelle esattoriali sulla base della quale viene iscritto il fermo amministrativo deve sempre superare gli ottomila euro proprio perché esso è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione e in quanto tale ne eredita le regole operative”.

In definitiva, proprio in ossequio al suddetto principio di proporzionalità, i preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificati in questi giorni ai contribuenti per i consorzi di bonifica, possono essere contestati per illegittimità per vizi propri e possono essere impugnati entro 60 gg dalla notifica alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Proprio per tali ragioni e per cercare di porre fine a quest'ingiusto modo di recupero - evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - stiamo predisponendo i ricorsi avverso queste procedure, per i quali daremo ampia informazione sulle modalità nei prossimi giorni.

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