Condominio: scatta la rimozione per il condizionatore e il muro abusivo nel sottotetto se impediscono il "pari uso" della cosa comune
Il Tribunale di Milano ordina il ripristino dello stato dei luoghi in un giudizio possessorio. Per lo “Sportello dei Diritti”, la pronuncia ribadisce la tutela contro l'occupazione indiscriminata degli spazi collettivi: le pretese di usucapione non fermano la reintegrazione del possesso

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Stop all’occupazione illegittima degli spazi comuni in condominio, sia che si tratti di pareti perimetrali che di aree soffitte. Il Tribunale di Milano ha emesso una significativa ordinanza nell'ambito di un giudizio possessorio, stabilendo che va rimosso il motore del condizionatore installato senza alcuna autorizzazione nello spazio condominiale, qualora l'impianto precluda il pari uso agli altri comproprietari. Con lo stesso provvedimento, i giudici milanesi hanno accertato la configurazione di uno spoglio nel sottotetto annesso all’appartamento, disponendo l'abbattimento immediato del muro divisorio abusivo eretto da un condomino per annettersi la porzione comune. La vicenda nasce dall’iniziativa unilaterale di un proprietario che aveva alterato la destinazione di alcune aree del condominio a proprio esclusivo vantaggio. Da un lato, installando la pompa di calore sulla superficie comune in violazione dell'art. 1102 del Codice Civile (il quale vieta le modifiche che impediscono agli altri partecipanti di farne parimenti uso); dall'altro, delimitando arbitrariamente una porzione del sottotetto comune con una parete in muratura per inglobarla nel proprio appartamento. Il Tribunale meneghino ha accolto le ragioni del Condominio, confermando che l'installazione del condizionatore e la contestuale chiusura dell'area comune integrano una condotta di spoglio del possesso. I giudici hanno inoltre chiarito un importante principio di diritto processuale: l’eccezione di usucapione è estranea al giudizio possessorio. In questa sede, infatti, l'unico oggetto di valutazione è l'avvenuto spoglio violento o clandestino del possesso, rimandando a una separata sede petitoria qualsiasi accertamento definitivo sui diritti di proprietà. “Si tratta di una decisione di fondamentale importanza per la vita condominiale”, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. “Troppo spesso assistiamo a tentativi di appropriazione di parti comuni, come cortili, pianerottoli o sottotetti, giustificati da una presunta necessità o da tolleranze passate. La sentenza del Tribunale di Milano ricorda chiaramente che il rispetto dell'uso paritario della cosa comune è un limite invalicabile. Chi altera lo stato dei luoghi abusivamente non solo viola il regolamento, ma compie un vero e proprio illecito possessorio che lo obbliga all'immediato ripristino e all'abbattimento delle opere illegittime a proprie spese”.
