“Condannato per violenza privata chi parcheggia in modo da rendere scomodo l'accesso agli altri proprietari”

importante sentenza della Corte di Cassazione sulla questione liti nel condominio per il parcheggio selvaggio. Il reato si configura anche in caso di semplice disagio: non è necessario impedire totalmente il passaggio

“Condannato per violenza privata chi parcheggia in modo da rendere scomodo l'accesso agli altri proprietari”

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Avete presente le liti, spesso roventi, nelle assemblee condominiali per i posti auto? In certi casi si è persino temuto per l’incolumità dei partecipanti, ma in futuro le cose dovrebbero ammorbidirsi. Infatti una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha fissato un importante paletto che d’ora in poi limiterà litigi e discussioni. Rischia una condanna penale per violenza privata chi parcheggia in modo da rendere scomodo l'accesso al viale agli altri condomini. Infatti, il reato si configura anche in caso di semplice disagio: non è necessario impedire totalmente il passaggio. La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 27559 pubblicata oggi 26 giugno 2023, ha respinto il ricorso di un uomo che parcheggiava sempre male la sua auto rendendo molto difficoltoso il passaggio degli altri. I giudici della quinta sezione penale, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno confermato , per la configurazione del reato di violenza privata deve essere influenzato in modo significativo il processo di libera determinazione della volontà della persona offesa, tanto da indurla a un comportamento diverso da quello che altrimenti avrebbe tenuto in piena libertà: pertanto si è affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura dinanzi a un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, o comunque il movimento, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Al delitto di violenza privata essendo stato accertato che la permanenza della vettura sulla stradina di accesso al condominio rendeva disagevole il passaggio veicolare per le autovetture utilitarie, impossibile per autovetture di dimensione maggiore, o anche per automezzi di più ampia dimensione di terzi che dovessero avere necessità di accedere nell'interesse dei condomini.

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