Condannato al risarcimento di 50 euro al giorno il gestore telefonico che non attiva il servizio nei sette giorni lavorativi previsti

L'azienda cambia gestore telefonico, tornando al precedente fornitore che non attiva la linea Adsl ed il servizio nei sette giorni lavorativi previsti : la colpa non è del gestore disdettato che correttamente fornisce i codici di migrazione. In attesa del giudizio di merito sul risarcimento danni, allora, la società commerciale ottiene dal giudice un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 Cpc che condanna il gestore inadempiente non solo ad allacciare la linea, come imponeva un precedente decreto rimasto lettera morta, ma anche a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio a partire dalla notificazione del provvedimento del giudice. È quanto emerge da un' ordinanza emessa il 14 giugno 2011 dalla sezione civile del tribunale irpino di Sant'Angelo dei Lombardi (giudice Luigi Levita).

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In diritto sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora, vale a dire le due condizioni per la concessione del provvedimento ex articolo 700 Cpc: l'impossibilità di comunicare telefonicamente, motiva il giudice, incide in maniera significativa sulle modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale della ricorrente. Un esempio? Pensiamo all'impossibilità di effettuare o di ricevere commesse, anche via Internet. Insomma: la società si trova «esposta al rischio di perdita di clientela o comunque di ritardi e difficoltà nella gestione dei propri rapporti commerciali, con conseguente necessità di tutela giurisdizionale immediata». L'astreinte introdotta dalla riforma del processo civile costituisce un mezzo di coercizione indiretta e risulta ideale nel caso del gestore telefonico inadempiente: la riattivazione delle linee non è infatti suscettibile di esecuzione forzata. Scatta, quindi, la condanna a versare una somma stimata equa in favore della società rimasta senza Adsl per ogni giorno di ritardo nell'allaccio della linea a partire dalla notifica dell'ordinanza. Il gestore paga anche le spese processuali in attesa del giudizio sul vero e proprio risarcimento del danno.

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