Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Non c’è la delega al funzionario dell’Agenzia delle Entrate: vanno annullati avvisi di accertamento per oltre 50mila euro nei confronti di un contribuente

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Non c’è la delega al funzionario dell’Agenzia delle Entrate: vanno annullati avvisi di accertamento per oltre 50mila euro nei confronti di un contribuente

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Importante “Stop” per il Fisco a seguito di due sentenze gemelle pubblicate in data di ieri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sezione 1 – che, in accoglimento dell’eccezioni di diritto formulate dall’avvocato Maurizio Villani, hanno totalmente annullato gli avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2014 (per un totale di oltre € 50.000) notificati ad un contribuente di Copertino. In particolare, i giudici tributari, seguendo una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ripetutamente evidenziata nei ricorsi, hanno annullato i suddetti avvisi di accertamento perché l’Ufficio non ha dimostrato la delega data al funzionario per la firma degli atti, in quanto è sempre onere dell’Agenzia delle Entrate provare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell’Ufficio. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un significativo arresto giurisprudenziale da parte della corte territoriale che individua il preciso obbligo in capo all’ufficio fiscale di dimostrare la giuridica esistenza di un’apposita delega in capo al funzionario incaricato ed in particolare, come correttamente statuito dai giudici leccese, «… a fronte della puntuale censura sollevata dal contribuente, pendente iudicio, l'Ufficio Tributario ha quindi l'onere di provare "il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell'Ufficio" (cfr. Cass. n. 22803/2015). In ragione di tanto, allo stato degli atti, non sussistono gli elementi idonei e sufficienti a ritenere provata in sede contenziosa la rispondenza dell'accertamento ai requisiti di cui all'art. 42, commi 1 e 2 DPR n. 600/1973».

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