Commissione Tributaria Provinciale di Lecce: annullati due avvisi di accertamento IRAP di oltre 500mila euro ciascuno per due note imprese del settore della raccolta rifiuti solidi urbani.

Contestata l’agevolazione fiscale a fini IRAP perché ritenute operanti in concessione ed a tariffa. Ma per i giudici tributari leccesi si tratta di appalto

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce: annullati due avvisi di accertamento IRAP di oltre 500mila euro ciascuno per due note imprese del settore della raccolta rifiuti solidi urbani.

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Depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce due interessanti sentenze pubblicate il 02 aprile 2019 che hanno totalmente annullato due avvisi di accertamento per IRAP anno 2013 notificati alla S.r.l. Bianco Igiene Ambientale di Nardò ed alla S.r.l. Monteco, con condanna dell’Agenza delle Entrate di Lecce alle spese processuali.I due avvisi di accertamento, di oltre 500.000 euro ciascuno, contestavano alle suddette società l’agevolazione fiscale ai fini IRAP prevista dall’art. 11, lett. a), nn. 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 446 del 1997 perché l’Agenzia delle Entrate riteneva le suddette società operanti in concessione ed a tariffa nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti.Le due società, difese dall’Avvocati Maurizio Villani, invece, in sede conteziosa hanno dimostrato che non erano concessionarie ma operavano con appalto di servizi e quindi, come tali, avevano diritto alle agevolazioni fiscali richieste.Infatti, a differenza della concessione amministrativa, nell’appalto il rapporto è bilaterale posto che coinvolge unicamente la pubblica amministrazione conferente ed il ricorrente - conferitario, con esclusione soltanto dell’utenza pubblica, la quale non è tenuta al pagamento di alcun canone o tariffa quale corrispettivo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovendosi ritenere soltanto l’amministrazione conferente unico soggetto obbligato.Inoltre, altro elemento decisivo che depone nel senso della sussistenza di contratti di appalto è il fattore rischio.Per i giudici della sezione 4 della CTP di Lecce, l’Agenzia delle Entrate di Lecce non ha provato, pur avendone l’onere, che nei rapporti in questione sia stato previsto un corrispettivo ancorato alla variazione della domanda e, in definitiva, che vi sia stata traslazione del rischio economico della gestione del servizio.Queste decisioni, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono importanti anche a livello nazionale per avere ben chiarito la differenza tra concessione ed appalto, con le rispettive e assai significative conseguenze di natura tributaria.

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