Chat WhatsApp tra colleghi: annullata la sanzione disciplinare inflitta al dipendente che attacca l’azienda nei vocali postati
Lo ha sancito la Corte d’appello di Ancona. Il datore non può usare il vocale nella chat dei colleghi per punire il dipendente che l’offende

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I messaggi vocali di contenuto offensivo scambiati su chat di whatsapp riservata ad un gruppo di colleghi di lavoro non integrano gli estremi sanzionatori, ma costituiscono espressione del diritto di corrispondenza. Dunque, per il giudice della sezione lavoro della Corte d’appello di Ancona che ha emesso una sentenza pubblicata il 19 febbraio 2026, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “E’annullata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni, inflitta alla dipendente addetta al reparto pescheria di un supermercato”. A scatenare la polemica col capo reparto e il capo negozio è una modifica sgradita all’orario di servizio: la lavoratrice posta alcuni vocali in cui critica la gestione dei turni e i responsabili del punto vendita, ritenuti offensivi e denigratori dal datore. Ma nella chat ci sono solo cinque colleghi della pescheria: è il capo reparto, membro del gruppo, che manda gli audio al responsabile del punto vendita, il quale a sua volta li gira ai dirigenti. Il Tribunale conferma la sanzione conservativa rilevando la violazione del regolamento aziendale sull’uso dello smartphone. Il gravame, tuttavia, è accolto perché i messaggi nelle chat WhatsApp tra colleghi, diretti a destinatari determinati, integrano corrispondenza privata inviolabile assimilabile a lettere chiuse: la riservatezza è garantita dall’accessibilità esclusiva a soggetti determinati tramite dispositivi protetti da credenziali personali. L’eventuale natura offensiva dei vocali o dei post non trasforma la comunicazione privata in un atto rilevante dal punto di vista disciplinare: non esiste una soglia di gravità del contenuto oltre la quale la tutela costituzionale cede, mentre chi riceve e trasmette al datore un messaggio riservato può esporre l’azienda a responsabilità, senza che ciò produca alcun vantaggio disciplinare utilizzabile.
