Cassazione: vanno risarciti gli eredi di tabagista deceduto di cancro ai polmoni
La scelta della vittima può contare sul piano causale ma non esclude la responsabilità del produttore che non adotta misure in grado di evitare il danno né informa adeguatamente i consumatori sui rischi

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La pronuncia resa dalla Cassazione è una occasione per tornare sul delicato tema della sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo a Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e/o ETI S.p.A. - BAT Italia S.p.A. Devono essere risarciti gli eredi del fumatore morto per carcinoma polmonare. Non si può ritenere la vittima in concorso di colpa senza accertare se, quando ha iniziato, fosse consapevole che il fumo è cancerogeno né si può escludere il nesso di causalità con l’attività del produttore, che non ha adottato tutte le misure in grado di evitare il danno né ha informato in modo adeguato i consumatori sui rischi connessi al vizio della sigaretta. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza 13844/2025 del 23/05/2025. Accolto il ricorso proposto dagli eredi della signora morta di cancro dopo aver fumato un pacchetto al giorno per trent’anni. Sbaglia la Corte d’appello a riformare la decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto l’azienda produttrice responsabile al 50 per cento con la danneggiata, sul rilievo che il consumo di sigarette fosse «un atto un atto di volizione libero, consapevole e autonomo» della vittima, dotata della «capacità di agire»: il concorso di colpa del consumatore, infatti, si può configurare soltanto se si prova la conoscenza o l’effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati al tabagismo. È escluso che nel 1965, quando la signora ha iniziato a fumare, fosse socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro, anche se a partire dagli anni Settanta la nocività delle sigarette era un fatto socialmente noto. Senza dimenticare che quella dell’azienda di tabacco è un’attività pericolosa: richiede una prova liberatoria particolarmente rigorosa. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “In Italia è stato introdotto soltanto nel 1975 il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico. E risulta esteso solo vent’anni più tardi a determinati locali della pubblica amministrazione e di gestori di servizi pubblici. Risale all’83 il divieto di pubblicizzare qualsiasi prodotto da fumo, mentre quello di pubblicità in tv, anche indiretta, arriva nel 1991: la prima concreta misura di dissuasione diretta è disposta dalla legge 29.12.1990, n. 428, poi rafforzata dal decreto legislativo 24.06.2003, n. 184. Il produttore per andare esente da responsabilità dovrebbe dimostrare di aver adottato ogni misura per evitare il danno, ad esempio introducendo filtri per contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione, producendo sigarette con una ridotta percentuale di catrame e informando sui rischi del fumo.” Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un’ ordinanza la n. 13844 del 2025 importante della Corte di Cassazione che farà discutere poiché tuttavia non fornisce una risposta univoca sulla possibilità di risarcimento per gli eredi di un fumatore deceduto per cancro. La giurisprudenza è variegata, ma in generale, il risarcimento è difficile da ottenere, soprattutto se il fumatore era consapevole dei rischi del fumo. Ricordiamo che il fumo uccide 6 milioni di persone all'anno e se non si interviene la cifra salirà a 8 milioni entro il 2030.